Manovra, cosa rischia l'Italia
Strasburgo, 24 ott. (Adnkronos) - Laprocedura per deficit eccessivo(Edp in gergo), che l'Italia rischia di subire ma che non è ancora iniziata, è prevista dal braccio correttivo del patto di stabilità, nel quale passa un Paese che non rispetta gli obblighi previsti dal braccio preventivo del patto, quello in cui l'Italia si trova attualmente e che prevede, in caso di inosservanza, un'altra procedura, quella per deviazione significativa, Sdp in gergo. La procedura per deficit eccessivo è lunga e complicata: prevede una quindicina di passaggi e diventa più pesante a mano a mano che procede. Esiste per applicare la previsione del trattato che gli Stati membri debbano evitare livelli eccessivi di deficit e di debito, alla luce dell'interdipendenza degli Stati membri, specie di quelli dell'Eurozona. Nell'immediato l'Italia rischia, a quanto ha detto il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, che venga aperta una Edp per il debito, visto che nel maggio scorso si era ritenuto di non procedere alla luce del fatto che il nostro Paese rispettava gli obblighi del braccio preventivo del patto di stabilità. Ora che ha deciso di non rispettarli, quella decisione potrebbe essere rivista, cosa che potrebbe accadere prima di fine anno, sempre che il governo italiano non decida di fare delle correzioni alla manovra sufficienti a venire incontro alle preoccupazioni della Commissione. La procedura, spiega il Vademecum sul patto di stabilità 2018 (un volume di 220 pagine), parte con la constatazione di una violazione del criterio del deficit (rapporto deficit/Pil al massimo al 3%), sulla base di "dati a consuntivo, di piani o di previsioni", oppure del criterio del debito pubblico, che deve ammontare al massimo al 60% del Pil identificata "sulla base di dati a consuntivo". Se il debito pubblico è superiore, come nel caso dell'Italia, deve tendere a ridursi a un ritmo sufficiente: per questo, viene individuato un percorso di aggiustamento, con obiettivi di medio termine (Mto), che prevede una riduzione graduale del deficit strutturale, vale a dire al netto del ciclo economico e delle misure una tantum, in modo da consentire un rientro graduale del debito. L'Italia, secondo le raccomandazioni del Consiglio approvate all'unanimità (anche dal nostro Paese), avrebbe dovuto ridurre il deficit strutturale, ma programmando per il 2019 un deficit nominale del 2,4%, incompatibile con la richiesta di riduzione del disavanzo strutturale, si è posta fuori dalle regole del braccio preventivo del patto. Tornando alla procedura, una volta ravvisata la violazione, la Commissione prepara un rapporto sulla base dell'articolo 126 comma 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Ue (Tfue), che è il primo passo formale della procedura, in cui valuta se ci siano le condizioni per lanciarla, tenendo conto di "tutti i fattori rilevanti". A questo punto (articolo 126.4), il Comitato Economico e Finanziario del Consiglio deve formulare un'opinione sul rapporto della Commissione. Una volta formulata l'opinione del Comitato, se la Commissione ritiene che ci sia un deficit eccessivo o che possa determinarsi, allora emette un'opinione (articolo 126.5) riguardante lo Stato in questione e prepara una proposta per una decisione del Consiglio, l'istituzione Ue che rappresenta gli Stati membri, sull'esistenza di un deficit eccessivo (articolo 126.6). Sulla procedura il Consiglio vota a maggioranza qualificata. Inoltre, la Commissione prepara una raccomandazione ex articolo 126.7, che deve essere adottata dal Consiglio, che stabilisce un limite temporale per correggere lo squilibrio di finanza pubblica e riportarlo in linea con i requisiti del deficit e del debito. La raccomandazione contiene obiettivi di deficit sia nominale che strutturale, legati allo scenario macro delineato nelle previsioni della Commissione. Viene anche data una quantificazione della risposta di politica economica necessaria a soddisfare quegli obiettivi. Il Consiglio adotta la raccomandazione della Commissione ex articolo 126.7, che fissa una scadenza. La Commissione in questa fase può anche raccomandare, in caso di grave inosservanza delle regole o nel caso in cui il Paese abbia già effettuato un deposito infruttifero ai sensi del braccio preventivo, il deposito, che non produce interessi, di una somma pari allo 0,2% del Pil: il Consiglio emette una decisione su questo adottandola a maggioranza qualificata inversa (vale a dire che occorre la maggioranza qualificata per bloccarla) ed eventualmente emendandola a maggioranza qualificata. A questo punto, lo Stato, seguendo la decisione del Consiglio e la raccomandazione dello stesso, deve dimostrare di aver adottato azioni volte a rimediare al deficit eccessivo, entro la scadenza indicata nella raccomandazione. Scadenza che deve cadere entro sei mesi, oppure entro tre mesi, se la situazione viene giudicata essere particolarmente seria. La Commissione in seguito fa una prima valutazione, per constatare se lo Stato è sulla via di correggere il suo deficit eccessivo, cioè se ha adottato azioni efficaci a questo fine. A seconda dell'esito di questa valutazione, la procedura può essere sospesa, oppure può passare alle fasi successive. Se viene messa in stand by, la procedura viene costantemente monitorata e può essere riattivata di nuovo, se lo Stato non rispetta le raccomandazioni. Il monitoraggio prevede rapporti a cadenza semestrale. In qualsiasi momento della procedura per deficit eccessivo la Commissione può emettere una raccomandazione allo Stato membro, se viene percepito un rischio di mancato rispetto della scadenza fissata per correggere il deficit eccessivo. Per contro, se invece lo Stato ha preso misure adeguate, arriva una raccomandazione rivista, che può prevedere un'estensione della scadenza fissata per la correzione, se eventi economici avversi e imprevisti possano impedire la correzione del deficit eccessivo nei tempi richiesti. L'eventuale prosecuzione della procedura richiede, a questo punto, un'altra decisione del Consiglio (articolo 126.8), sempre a maggioranza qualificata, che fa seguito alla raccomandazione della Commissione che stabilisce che non è stata adottata un'azione efficace. Dopo la decisione del Consiglio, la Commissione deve a quel punto proporre di sospendere parte o tutti gli impegni dei Fondi europei strutturali e di investimento. Nel caso si cerchi un'azione immediata, o in cui ci sia stata una non compliance significativa, la Commissione allora può proporre di sospendere parte o tutti i pagamenti, invece degli impegni. A questo punto, il Consiglio emette un avviso a norma dell'articolo 126.9 del Tfue, che fissa un limite temporale per correggere il deficit eccessivo, come quello ex articolo 126.7, ma in più fissa obiettivi annuali in termini nominali e strutturali e indica le misure necessarie allo scopo. A questo punto parte una nuova valutazione, per cui la procedura può essere sospesa, se lo Stato ha adottato misure adeguate, oppure se deve continuare. Il monitoraggio avviene qui a scadenza trimestrale, non più di sei mesi come nella fase precedente. Rimane la possibilità di estendere la scadenza o di rivedere la raccomandazione, se si verificano circostanze eccezionali. A questo punto, se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato azioni efficaci per rispettare l'avviso ex articolo 126.9, allora si passa al gradino superiore, il 126.11, con una decisione del Consiglio di intensificare le sanzioni. In questa fase, finché lo Stato non rispetta l'avviso ex articolo 126.9 del Tfue, deve pagare una multa, non effettuare un deposito infruttifero, pari allo 0,2% del Pil dell'anno precedente, cui va ad aggiungersi una componente variabile determinata in base all'ammontare del deficit eccessivo, fino ad un massimo dello 0,5% del Pil. Per tutti gli Stati membri, Regno Unito escluso, ogni decisione che constata la mancanza di azioni efficaci deve essere accompagnata da una proposta della Commissione di sospendere, o di aumentare dimensionalmente la sospensione, degli impegni dei Fondi europei strutturali e di investimento, o dei pagamenti (articolo 126.11). La procedura viene abrogata, cioè finisce, quando il deficit viene corretto in maniera durevole, secondo le previsioni economiche della Commissione a politiche costanti, e la correzione viene confermata dai dati a consuntivo. In tutti i casi, l'abrogazione della procedura richiede una correzione del deficit che sia duratura e che rispetti la regola del debito, su base prospettica. L'abrogazione della procedura richiede una decisione del Consiglio (articolo 126.12), adottata a maggioranza qualificata, sulla base di una raccomandazione della Commissione.