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Acea: De Vincenti, compete a Comune scelta tra cessione quote e gara

domenica 27 maggio 2012

2' di lettura

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Su Acea il Comune di Roma puo' scegliere tra la cessione delle quote di partecipazione pubblica superiori alle soglie indicate dalla legge o l'anticipata messa a gara degli affidamenti diretti, e non compete al Governo la valutazione di merito sul rispetto del contratto di servizio e sulla scelta, che l'Ente locale "dovra' compiere nella propria autonomia". Cosi' in sintesi il sottosegretario allo Sviluppo economico Claudio De Vincenti, rispondendo in commissione Attivita' produttive della Camera all'interrogazione presentata dal deputato del Pd Marco Causi, che chiedeva, con gli altri parlamentari romani del Pd, quale fosse la corretta interpretazione di cui all'art. 4, comma 32, lettera d) del decreto legge 138 del 2011 convertito dalla legge n. 148 del 2011, relativamente al disciplina degli affidamenti diretti assentiti prima del 1° ottobre 2003 a societa' miste pubblico-private quotate in borsa a tale data. "La questione, in particolare, concerne la sussistenza di un obbligo in capo al Comune di Roma Capitale di cedere il 21 per cento delle azioni dell'Acea, ovvero se sia conforme al dettato normativo l'opzione alternativa di rinunciare all'affidamento diretto del servizio di illuminazione pubblica attraverso una procedura competitiva ad evidenza pubblica", ha chiarito De Vincenti. In particolare, ha ricordato il sottosegretario, "Acea e' una societa' mista pubblico-privato quotata in borsa, con partecipazione pubblica che, in assenza della vendita di azioni da parte del Comune, e' superiore alle soglie previste dal comma 32 dell'articolo 4" e "ha attualmente in affidamento diretto servizi pubblici locali solo relativamente ai servizi di illuminazione pubblica ed ai servizi idrici, che peraltro sono esclusi dall'ambito di applicazione della predetta disciplina, e svolge inoltre altre attivita' di mercato". Cio' premesso, ha aggiunto, "il citato comma 32, di per se', non obbliga l'ente locale interessato alla cessione delle quote di partecipazione pubblica superiori alle soglie indicate, ed invece condiziona a tale cessione il mantenimento degli affidamenti diretti di servizi fino all'originaria scadenza contrattuale. In tal modo la norma consente implicitamente anche la soluzione, alternativa, di una anticipata messa a gara degli affidamenti diretti, con il conseguente venir meno dell'onere di riduzione della quota di partecipazione pubblica". (segue)

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