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Condominio, la sentenza storica: quali lavori non devi più pagare

di redazione martedì 23 giugno 2026

2' di lettura

Nel mondo dei condomini, una delle questioni più frequenti riguarda la gestione dei beni e degli impianti che non servono l’intero edificio, ma solo una parte di esso. A fornire un nuovo chiarimento è il Tribunale di Nocera Inferiore, che ha confermato un principio ormai consolidato: quando un impianto è destinato a servire solo alcuni condomini, sono soltanto questi ultimi a poter deliberare e a dover sostenere le relative spese. La vicenda esaminata dai giudici campani nasce da una delibera assembleare relativa al rifacimento della conduttura idrica di una singola scala di un più ampio complesso condominiale. I proprietari della scala avevano deciso di intervenire sull’impianto, scegliendo una nuova modalità di posa delle tubazioni. Una condomina, però, aveva contestato la decisione, sostenendo che l’opera interessasse parti comuni dell’intero edificio e che, quindi, dovesse essere approvata da tutti i proprietari del complesso.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 1303 del 18 maggio 2026, come riportato sul sito Brocardi,  ha però respinto questa impostazione, chiarendo che non conta il percorso fisico dell’impianto, ma la sua funzione concreta. Il principio richiamato dai giudici si basa sull’articolo 1123 del Codice civile, che disciplina la ripartizione delle spese condominiali. In particolare, quando un bene o un impianto è destinato a servire solo una parte dell’edificio, si applica il cosiddetto “condominio parziale”: una forma di gestione in cui decisioni e costi ricadono esclusivamente su chi trae effettivo beneficio dal servizio.

Secondo questa impostazione, non è rilevante che le tubazioni attraversino strutture comuni dell’intero edificio. Ciò che conta è che l’impianto idrico in questione servisse esclusivamente le unità immobiliari di una specifica scala, senza alcuna utilità per gli altri condomini. Nel caso specifico, l’assemblea della singola scala aveva legittimamente deliberato in autonomia il rifacimento dell’impianto idrico. Analogamente, anche la ripartizione delle spese deve restare circoscritta ai soli condomini serviti dalle tubazioni.

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