A partire dal 1° gennaio 2026 le pensioni erogate alle vittime del dovere, ai soggetti a loro equiparati e ai loro familiari superstiti saranno totalmente esenti da Irpef, addizionale regionale e comunale. L’INPS, con la circolare n. 51/2026, ha ufficialmente cambiato orientamento e applicherà l’esenzione fiscale su tutti i trattamenti pensionistici (di prima liquidazione o già in pagamento), compresi quelli ottenuti con cumulo, totalizzazione o computo.
L’esenzione vale indipendentemente dal fatto che la pensione sia o meno collegata all’evento che ha determinato lo status di vittima del dovere.L’Istituto procederà dal primo rateo utile del 2026, restituendo automaticamente le trattenute fiscali operate da gennaio in poi con il conguaglio. Per gli anni precedenti al 2026, invece, gli interessati dovranno presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.La novità chiude un decennale contenzioso.
La legge 232/2016 aveva esteso alle vittime del dovere gli stessi benefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. L’INPS però applicava l’esenzione solo alle pensioni direttamente causate dall’evento. Numerose sentenze, culminate nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4873/2025, hanno stabilito che l’esenzione deve applicarsi a tutte le pensioni del beneficiario, senza necessità di collegamento con il fatto lesivo.Con questa circolare l’INPS si adegua al consolidato orientamento della Cassazione e all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, ponendo fine alla precedente interpretazione restrittiva.