(Adnkronos) - Secondo il magistrato dell'accusa l'associazione per delinquere deve considerarsi delitto contro l'ordine pubblico ed è lo Stato a dover svolgere l'attività di prevenzione ed è quindi lui preposto alla tutela dell'ordine pubblico ad essere leso dalle condotte criminose". Di conseguenza sempre lo Stato "può riconoscersi il danno morale da reato a meno che la condotta configurante il delitto associativo abbia, in ipotesi, ampliato la potenzialità lesiva dei reati fine". Nel caso in esame però, secondo il magistrato, il pregiudizio di cui si lamentano le parti civili con riferimento al reato di associazione per delinquere finisce con il coincidere con quello subito effettivamente dalle parti stesse cioè la truffa per la quale pende come si è detto un autonomo procedimento. La Corte alla fine degli interventi delle parti deciderà se come è stato richiesto nel corso dell'udienza debba essere rinnovato il dibattimento per ascoltare alcuni testimoni che per motivi di tempo non erano stati ascoltati nel corso del processo di primo grado.