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Enada 2026 avv. Agnello: il contenzioso prevalente è in sede tributaria

giovedì 19 marzo 2026

3' di lettura

IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE: LA NUOVA GIURISPRUDENZA IMPONE UNA TASSAZIONE UNICA E CONFERMA L’ESONERO DEL CTD ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

Una parte sempre più consistente della giurisprudenza di merito ritiene che la tassazione per le annualità successive al 2016 sia da parametrare, per tutti gli operatori del mercato, al margine reale dell’attività e non più al volume della raccolta.

La nuova tassazione prevista dal Legislatore incide non solo sul criterio di quantificazione del tributo, ma anche sulla individuazione del soggetto passivo dell’imposta, che resta esclusivamente il bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD.

Di tale avviso è la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia la quale sostiene fermamente che “l’entrata in vigore della L. 208/2015 ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l’imposta, trasformandola sostanzialmente da imposta indiretta in imposta diretta e indicando come parametro quantitativo di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo ricavi meno vincite peraltro in piena coerenza e conformità al principio generale di rango costituzionale di effettività della capacità contributiva” e che la norma in questione non “circoscrive espressamente l’applicazione di questo parametro e di questa modalità di determinazione del quantum dell’imposta ai soli operatori regolari sotto il profilo amministrativo, ossia a quelli la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale”.  (CGT Lombardia, 25 febbraio 2026). 

La stessa sezione, pochi mesi prima, aveva già precisato che “il criterio di determinazione dell’imposta, che vale per tutti i soggetti tenuti al versamento della stessa, indipendentemente dalla intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività, è quello parametrato al margine e non al volume della raccolta” (CGT Lombardia, 13 novembre 2025.

Tale approdo giurisprudenziale ha effetti diretti e immediati sulla stessa struttura dell’imposta, che importa l’esonero del CTD dal meccanismo impositivo.  La corte di giustizia di primo grado di Firenze lo afferma in modo inequivoco “…la tassazione in materia di imposta unica nei confronti del bookmaker Stanleybet, può avvenire ai sensi della Legge 504/1998, individuando come unico obbligato d’imposta il bookmaker, con totale esonero del CTD” (CGT Firenze, 13 gennaio 2026). 

Nello stesso senso si colloca ancora il Giudice Tributario di Milano, che conferma l’assunto secondo cui dopo la novella del 2015 l’imposizione dev’essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker, quale unico ed esclusivo titolare dell’attività economica con conseguente totale esonero del CTD e, per l’effetto, accoglie il ricorso disponendo la rideterminazione dell’imposta sul “ricavi meno vincite” (CGT Milano, 24 febbraio 2026).  Nella medesima direzione anche la CGT Bari, 20 gennaio 2026.

Resta necessario evidenziare come accanto alle pronunce che valorizzano il criterio del margine effettivo, si collocano altre decisioni che ridimensionano comunque le ricostruzioni dell’Ente impositore fondate su automatismi presuntivi.

In tale prospettiva merita di essere richiamata la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia che ha annullato l’avviso di accertamento sul rilievo che in presenza di “elementi documentali comunque reperiti”, il ricorso al triplo della media provinciale non può essere assunto come “prima e sostanzialmente unica opzione ricostruttiva” (CGT Venezia, 7 gennaio 2026).

“In tale contesto, il principio costituzionale della capacità contributiva ha assunto e assume funzione dirimente”, sostiene l’Avv. Daniela Agnello, da oltre venticinque anni nel settore dei giochi e delle scommesse.

L’Avvocato Agnello evidenzia “la giurisprudenza valorizza il dato testuale della norma che il tributo, dal 2016, deve colpire solo il margine dell’attività di raccolta delle scommesse. Si richiama, sul punto, la sentenza emessa dalla Corte di primo grado di Catanzaro, secondo cui la riforma del 2015 “ha trasformato l’imposta da indiretta sul consumo a imposta diretta che colpisce i ricavi dell’attività economica, in conformità al principio di effettività della capacità contributiva” (CGT Catanzaro, 9 marzo 2026).  Sulla stessa linea la CGT di Firenze, che aggiunge come la scelta del legislatore sia “in piena coerenza e conformità al principio generale di rango costituzionale di effettività della capacità contributiva” (CGT Firenze, 13 gennaio 2026)”.

Trattasi, in ogni caso, di un contenzioso in piena evoluzione, conclude l’avv. Agnello, di diritto vivente che potrebbe richiedere l’intervento della Corte Costituzionale.

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