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Padova, il bimbo prelevato a forzatorna con la madre

La Cassazione accoglie le critiche della madre sulla validità scientifica della sindrome di alienazione parentale
di Lucia Esposito domenica 24 marzo 2013

3' di lettura

  Si riapre il caso del piccolo Leonardo, il bimbo conteso tra i genitori separati che nei mesi scorsi venne prelevato, in esecuzione di un provvedimento giudiziario, dalle forze dell’ordine a scuola per essere affidato a una casa famiglia. La prima sezione civile della Cassazione ha infatti accolto il ricorso presentato dalla mamma e annullato il decreto emesso dalla Corte d’appello di Venezia nell’agosto scorso. Ad occuparsi della vicenda sarà ora la Corte d’appello di Brescia. La Cassazione ha ritenuto fondate le critiche sulla validità scientifica della Pas, sindrome di alienazione parentale.   Guarda il video: il piccolo Leonardo strappato  alla madre mentre era a scuola Sindrome da alienazione parentale Nel suo ricorso, la madre del bambino aveva richiamato le "perplessità" del mondo accademico internazionale sulla sindrome da alienazione parentale, che, invece, i giudici del merito, sulla base di una consulenza tecnica effettuata nel processo, avevano ritenuto centrale nel caso del piccolo Leonardo, caratterizzato da un "forte conflitto di fedeltà nei confronti della madre" e un "ingiustificato rifiuto di rapporti con il padre". La Corte d’appello di Venezia aveva dunque disposto con un decreto che il bambino venisse affidato al padre e inserito in una casa famiglia, con la programmazione di incontri con entrambi i genitori sulla base di un programma psicoterapeutico. La Cassazione, con una sentenza depositata oggi (l'udienza si è svolta il 6 marzo scorso) ha annullato con rinvio (alla Corte d’appello di Brescia) il decreto dei giudici di secondo grado di Venezia. Le critiche esposte dalla difesa della mamma nel ricorso sulla 'Pas' "non sono state esaminate nel provvedimento impugnato - rilevano gli ermellinì - così violandosi il principio secondo cui il giudice del merito non è tenuto a esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione".   Caso da rivedere Altro principio "disatteso e non meno importante" nel decreto della Corte d’appello di Venezia, riguarda, rilevano i giudici di piazza Cavour, "la necessità che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale". Infatti, si legge nella sentenza, "il rilievo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, può non risultare agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici". Di certo, conclude la Cassazione, "non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare". Sulla base di questi principi, dunque, la Corte d’appello di Brescia dovrà riesaminare il caso.   

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