Le multe sulle strisce blu non possono essere annullate nemmeno in caso di parcometro rotto. Un eventuale guasto al dispositivo che eroga i ticket, insomma, non rappresenta una giustificazione automatica che autorizzi la sosta gratuita. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'automobilista è tenuto a dimostrare l'impossibilità assoluta di assolvere all'obbligo del pagamento. Dunque, se il terminale elettronico risulta fuori servizio, il conducente ha il dovere di tentare il pagamento con moneta metallica o, in alternativa, di verificare la funzionalità di un altro parcometro nelle vicinanze.
In sostanza, chi decide di parcheggiare sulle strisce blu deve disporre di ogni modalità di pagamento prevista dal parcometro. In caso contrario, l’eventuale sanzione amministrativa sarà considerata legittima. L'unico modo per superare la presunzione di colpa che scatta una volta accertata l'infrazione prevede che l'automobilista documenti l'esistenza di un caso fortuito o di una forza maggiore, ossia un evento imprevisto e irresistibile. Un esempio è il ritardo causato da un'emergenza medica: in questo caso, serve comunque produrre un certificato che attesti l'urgenza indifferibile. In caso contrario, il giudice non può che confermare la sanzione.
Uno strumento di difesa spesso impiegato dai cittadini, come spiega il sito Brocardi.it, riguarda la presunta violazione dell'art. 7 del Codice della strada, comma 8, che impone ai Comuni di garantire una proporzione adeguata tra stalli a pagamento e parcheggi liberi nelle immediate vicinanze. In quel caso, spetta all'Amministrazione comunale dimostrare di aver adottato i provvedimenti necessari per garantire la presenza di aree di sosta gratuita, quelle contrassegnate dalle strisce bianche. Questo obbligo di alternanza, però, decade nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL), nelle aree pedonali e nei centri storici di particolare pregio artistico o ambientale, dove il Comune può istituire esclusivamente parcheggi a pagamento per esigenze di tutela del patrimonio o di limitazione del traffico. Infine, è possibile smentire quanto riportato dall'ausiliario del traffico o dal vigile urbano solo attraverso foto o documenti in grado di provare, ad esempio, l'invisibilità della segnaletica perché coperta da ostacoli o l'effettivo stato di “fuori servizio” del parcometro.