Sì, ma verosimilmente quando potrà uscire di galera Mario Roggero? Perché d’accordo, la sentenza che lo ha portato nel carcere modello di Bollate (Milano) con una pena detentiva di quattordici anni e due mesi è definitiva (vuol dire che è stata emessa al-di-là-di-ogni-ragionevole-dubbio con tre gradi di giudizio accertati e, seppur l’istituto della revisione esiste, difficilmente sarà impiegato in questo caso), però una condanna non è immutabile, quantomeno non lo è nell’ordinamento penale italiano che non vuole “punire” alla moda dei manettari duri e puri (quelli che buttano-via-la-chiave), tende semmai alla rieducazione di chi ha commesso uno sbaglio. C’è una gran differenza ed è quella delle misure alternative, degli sconti, dei benefici e persino (alle volte) delle sospensioni.
I PROSSIMI ANNI IN CELLA
Diciamocelo subito, il gioielliere di Grinzate Cavour, con tutta probabilità, i prossimi quattro o cinque anni li passerà dentro. Al netto della procedura sulla grazia, nonostante il trambusto che la sua vicenda sta suscitando (sui giornali e nella politica), la procedura penitenziaria vale per lui come per chiunque altro. E la procedura penitenziaria, in linea generale, ha delle scadenze abbastanza normalizzate: dopo aver scontato un quarto della pena si possono chiedere i permessi premio, dopo un terzo si può tecnicamente accedere alla misura della detenzione domiciliare e dopo la metà si potrebbe godere del regime di semilibertà.
Per l’omicidio volontario, però, ed è il caso di questi giorni, la questione è un tantinello differente. Fatti salvi i permessi (a meno che non si parli di ergastolo e non se ne parla per Roggero), la detenzione domiciliare ordinaria viene concessa quando la pena residua non supera i due anni (sempre che non ci sia il pericolo della commissione di nuovi reati) mentre l’affidamento in prova entro gli ultimi quattro anni di pena (che è un po’ quello che è successo di recente ad Alberto Stasi, per capirci). Qui tuttavia abbiamo un dato ulteriore, che nel faldone Roggero proprio un cavillo non è: per gli ultra 70enni (l’orafo piemontese di anni ne ha compiuti 72) si tende ad agevolare il passaggio alle misure alternative, laddove ricorrano i requisiti, ce ne fosse bisogno anche prima delle scadenze standard, considerata l’età e le presumibili condizioni di salute.
Un’avvertenza. Si tratta sempre (in ogni caso) di eventualità che vanno declinate al condizionale, com’è ovvio, perché prima di provare a fare qualsivoglia previsione tocca chiarire un concetto basilare: questi passaggi non sono mai automatici, dipendono da una miriade di fattori, tanto per cominciare uno potrebbe anche non volerli domandare e a ogni modo la magistratura di sorveglianza (perché è la magistratura di sorveglianza che decide, di volta in volta, situazione per situazione) valuta condizioni di salute, contesto famigliare, comportamento attuato durante la reclusione. Mica è detto.
SONO TEMPI LUNGHI
Primo perché innescare questi percorsi richiede tempi lunghi e anche snervanti. Anzitutto s’instaura un periodo di osservazione (che coinvolge esperti, psicologi, educatori, assistenti sociali del carcere), dopodiché bisogna fare istanza al tribunale di sorveglianza (appunto) che ha il suo calendario fitto e che in via ordinaria non decide nell’arco di qualche giorno, infine possono essere disposte addirittura indagini approfondite all’Ufficio per l’esecuzione penale esterna (e queste, indubbiamente, dilatano ancor di più le tempistiche: la burocrazia, maledetta burocrazia, può impiegare anche sei, otto mesi per arrivare a una decisione protocollata).
Un altro capitolo è quello dei benefici “ordinari”: con la cosiddetta “buona condotta” scattano di norma 45 giorni di “sconto” ogni semestre di detenzione (che fanno novanta dì all’anno) e questo finisce per diventare una sorta di moltiplicatore che accorcia (di fatto) tutte le soglie successive. Dai permessi premio, al lavoro esterno, alla semilibertà. Roggero è stato condannato per omicidio non ostativo (non è al fine pena mai o al regime duro del 41-bis) e sicuramente questo è un elemento a suo favore che snellisce (e non di poco) i possibili iter che potrà (se vorrà) intraprendere assieme ai suoi legali.