Dodici anni di carcere per omicidio volontario. E, nelle stesse pagine, la certificazione che lo “sceriffo di Voghera” non è mai esistito. La sentenza che condanna l’ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici è, paradossalmente, il primo atto giudiziario che smonta cinque anni di racconto pubblico: nessuna ronda armata, nessuna caccia all’uomo, nessuna premeditazione. Solo un pugno, una caduta e un secondo che ha cambiato per sempre almeno due vite. La sentenza con cui il Gup di Pavia Luigi Riganti ha condannato Adriatici per il decesso di Youns El Boussetaoui, morto il 20 luglio 2021, smentisce sé stessa. Da un
Il profilo che dava una connotazione politica all’intera vicenda era l’aggravante contestata dall’accusa per aver svolto «indebitamente un servizio di ronda armata e di pedinamento» nei confronti di El Boussetaoui. Il giudice la esclude. Per lui quella di Adriatici era una «passeggiata serale», abitudine confermata da diversi testimoni. I due, scrive la sentenza, «non si erano mai visti dal vivo»: l’incontro fu casuale. Non solo: nel ricostruire la dinamica dello scontro, il giudice descrive l’aggressione subita da Adriatici come «ingiusta e ingiustificata». El Boussetaoui lo aggredisce senza motivo, mentre l’ex assessore è al telefono con la Polizia di Stato alla quale sta spiegando il comportamento aggressivo del marocchino nei confronti da alcuni avventori di un locale (che, a ulteriore smentita della lettura “politica”, erano due connazionali del cittadino marocchino e una rumena, mentre i proprietari del locale erano cinesi) che si affaccia sulla piazza Meardi. Lo colpisce al volto senza motivo, lo fa cadere, e si dirige di nuovo verso di lui a terra «con l’univoca intenzione di aggredirlo ancora».
Lo scrive il giudice nelle motivazioni della sentenza. «Questo dato di fatto, da subito cristallizzato nelle dichiarazioni dei testimoni oculari e nel video agli atti», spiegano gli avvocati difensori dell’ex assessore, Luca Gastini e Guido Carlo Alleva, «costituisce l’aspetto più significativo dell’intera motivazione e, al tempo stesso, il più contraddittorio rispetto all’esito. Il giudice, infatti, ha ritenuto che l’aggredito, pur trovandosi a terra, a causa del colpo subito, e con il suo aggressore pronto a colpirlo nuovamente, e quindi in una situazione di pericolo grave e attuale, avrebbe volontariamente deciso, nell’arco di poco più di un secondo, di eccedere nello strumento difensivo — l’arma legittimamente detenuta — nella consapevolezza che l’aggressione non fosse condotta con un’arma e, dunque, non potesse mettere in pericolo la sua vita».
Ed è proprio qui che le motivazioni della sentenza mostrano la crepa più insidiosa. Per sostenere che Adriatici sapesse con certezza di non essere in pericolo di vita, il giudice scrive che il gesto di El Boussetaoui — chinarsi verso terra, un movimento che i testimoni descrivono come «paragonabile alla raccolta di un oggetto» - sarebbe avvenuto «nello stesso fotogramma» del video in cui Adriatici conclude la caduta a terra: un istante che si colloca «circa due secondi» dopo il pugno ricevuto a freddo dal marocchino. Ma la stessa sentenza, poche pagine prima, ricostruisce la scena fotogramma per fotogramma: il pugno arriva al secondo 50,2. Adriatici tocca terra al 51,1, cioè meno di un secondo dopo, non due come si legge in altra parte della motivazione. El Boussetaoui si china, visto dai testimoni, quando il cronometro segna 52,2, vale a dire un secondo e un decimo dopo che Adriatici è già a terra, non nello stesso istante, e a 2 secondi dal pugno. A quel punto il marocchino si rialza e si dirige di nuovo verso Adriatici, impiegando circa 6 decimi di secondo per sovrastarlo. Ma qui la motivazione si spinge oltre. Tra le reazioni che sarebbero state proporzionate, il giudice elenca anche la possibilità per Adriatici di «utilizzare la pistola che aveva a disposizione per sparare in aria». Ma nello stesso paragrafo, a poche righe di distanza, lo stesso giudice descrive l’aggressore come un uomo che «incombeva su di lui». Come sparare in aria con l’assalitore sopra di sé, a meno di sessanta centimetri, pronto a colpire di nuovo, resta una domanda centrale che le motivazioni non affrontano.
«E a dire il vero, attribuire a una persona appena atterrata da un pugno e con una nuova aggressione in corso, la capacità di assumere una lucida decisione costituisce un non-senso sul piano logico e fenomenologico – come peraltro affermato da tutti i periti e consulenti esaminati nel processo – prima ancora che sul piano giuridico», spiegano i due difensori dell’ex assessore. E infatti tutti e quattro i consulenti - Sartori e Lagazzi per la difesa, Tonietti e il generale Fischione per la procura - hanno concluso che, nella concitazione della colluttazione, la capacità di agire con lucidità sarebbe venuta meno. Le loro conclusioni, però, non hanno impedito al giudice di ritenere provato il contrario. Nella sentenza si legge che Adriatici, nell’arco di poco più di un secondo, abbia compiuto una scelta consapevole nello sparare per uccidere e non solo per difendersi.
Ed è proprio su questa presunzione - piena lucidità, consapevolezza e lucida volontà omicida, nell’arco di poco più di un secondo, a terra, appena colpito — che il giudice ha fondato la ricostruzione di eccesso doloso escludendo sia la piena legittima difesa, come sostenuto dai difensori di Adriatici, sia l’errore di valutazione, che avrebbe portato a un eccesso colposo e a una pena molto più mite, rispetto a una condanna di Adriatici a 12 anni (che sarebbero stati 18 senza la riduzione per il rito abbreviato) e che non ha neppure applicato l’attenuante della provocazione nonostante tutto sia partito da un’aggressione «ingiusta e ingiustificata».