Però, precisamente, cosa dice la legge? Perché sul “caso Roggero”, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), che al termine di una rapina ha sparato ai ladri che gli erano piombati in negozio, ne ha uccisi due e ne ha ne ha ferito un terzo, rimediando una sentenza di condanna passata in giudicato a quattordici anni e nove mesi di galera, s’è detto di tutto. Esperti e non esperti di diritto han pensato di commentare una normativa che, in realtà, esiste ed è abbastanza complessa. Roggero, che ha 72 anni (e questo, per l’ordinamento, è un cavillo mica troppo secondario), quei tre lustri di prigione deve farseli sul serio tutti di fila? Secondo Valerio de Gioia, che non fa l’opinionista alla bisogna ma che è un giudice penale della corte d’appello di Roma, nonché il padre della legge sul Codice rosso e l’autore di diversi testi giuridici anche recentissimi, insomma è uno che ha pieno titolo per spiegare la faccenda, una strada percorribile per accorciare i tempi del carcere ci sarebbe e passerebbe proprio dell’età.
IL NODO DELL’ETÀ
«In astratto», spiega il magistrato alla trasmissione tivù Dieci minuti su Rete4, condotta da Alessandro Sallusti, «la detenzione domiciliare, che è una misura alternativa al carcere, spetta a chi ha più di settant’anni. Erroneamente è stato detto che Roggero dovrebbe scontarne dieci, quindi dovrebbe avere una pena residua di quattro anni, per poterne beneficiare, ma non è così. Sei hai più di settant’anni la richiesta la puoi fare anche subito e provvede il magistrato di sorveglianza». Urca, ma allora come mai non si è ancora tentata questa possibilità? L’ostacolo è interpretativo. «Abbiamo un problema, lo stesso che i legali dell’orafo hanno rappresentato»: Roggero è stato condannato per omicidio, ma questo reato «rientra tra quelli ostativi, cioè che non consentono di avere i benefici penitenziari? Leggendo la norma del 1975 no», continua de Gioia, «quindi, astrattamente, potrebbe chiedere la detenzione domiciliare. Ma a ciò si oppone un’interpretazione della Cassazione che sta diventando granitica e secondo la quale, nonostante la chiara lettera della norma che parla solamente di criminalità organizzata (affiliazione che di certo non riguarda Roggero, ndr), ha chiuso le porte comunque in caso di omicidio. Non concede la misura, insomma, neanche all’ultra 70enne».
Fine dei giochi? Non completamente: «Potrebbe intervenire il legislatore», ipotizza il giurista, «che può rendere ancora più esplicita, più chiara la norma da cui siamo partiti, facendo una distinzione tra le varie tipologie di omicidio volontario. Ecco che in questo caso, incredibilmente, una modifica del sistema che vada a incidere sulla pena, quindi sul sistema penale, potrebbe avere un’efficacia retroattiva». Vale a dire che potrebbe operare anche nei confronti di Roggero, tanto più che l’interpretazione al momento maggioritaria è «restrittiva e contro il condannato»: tuttavia mica è facile, di sicuro non è immediato, servirebbe una “legge Roggero” e, al netto dei tempi tecnici per scriverla, idearla e soprattutto approvarla, dovrebbe superare il grosso scoglio della discussione politica.
GRAZIA E CANDIDATURA
Rimane sullo sfondo l’eventualità della grazia la quale è «un provvedimento di indulgenza individuale che può essere dato dal presidente dalla repubblica. Esiste una serie di situazioni che lo legittimano il cui scopo è consentire la cancellazione della pena e far uscire dal carcere chi la sta scontando: solitamente si tratta di motivi umanitari, familiari, sociali. C’è da aggiungere, però, che alcune dichiarazioni rese da Roggero, per esempio quella che rifarebbe la stessa cosa, potrebbero aver complicato un po’ questo percorso. A ogni modo la grazia che può essere chiesta dal condannato, ma anche dai suoi familiari e potrebbe essere sollecitata, come parrebbe in qualche modo essere stato fatto, dal ministro della Giustizia. La scelta compete soltanto al capo dello Stato».
E se Roggero, infine, fosse candidato a qualche elezione, magari nelle file della Lega come ha già suggerito il vicepremier Matteo Salvini? Non cambierebbe nulla, anzi non sarebbe neppure possibile: «L’articolo 28 del Codice penale» chiosa de Gioia, «riguarda l’interdizione dei pubblici uffici. Se vieni condannato a una pena superiore ai cinque anni, perdi i diritti politici: significa che non solo non puoi essere eletto, ma non puoi neanche andare a votare».