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La molestia tramite e-mail non è reato

Lo ha stabilito la Cassazione, "non c'è alcuna interazione tra mittente e destinatario". Diverso il caso del telefono e degli sms
di bonfanti ilaria sabato 3 luglio 2010

2' di lettura

L'e-mail non è da considerarsi un veicolo di molestie. A stabilirlo è la sentenza n.24510, emessa dalla Corte di Cassazione, in merito a un caso su cui si era già pronunicato, in precedenza, il tribunale di Cassino, che aveva inflitto un'ammenda di 200 euro a un 41enne accusato di "apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell'integrità personale e professionale"del convivente della donna, destinataria del messaggio di posta elettronica. Secondo la Cassazione, "il fatto non è previsto dalla legge come reato" perché la posta elettronica è un canale asincrono, in cui l'azione del mittente si esaurisce "nella memorizzazione di un documento di testo in una determinata locazione della memoria dell'elaboratore, accessibile al destinatario", terminando lì il processo. La Cassazione sostiene dunque che il mittente non ha alcuna interazione con il destinatario, che, peraltro, può decidere di cestinare la comunicazione scritta, senza necessariamente dover affrontare il suo interlocutore. "La comunicazione, infatti, - aggiunge la Cassazione- si perfezionerebbe solo nel momento in cui il destinatario decidesse di consultare la propria casella elettronica, procedendo così alla lettura del messaggio". E non c'è alcun dubbio o ripensamento da parte della Cassazione che ritiene lineare il ragionamento. Quindi il reato non esiste se le molestie vengono perpetrate via e-mail. Ben diverso, invece, sarebbe il caso dell'apparecchio telefonico perché, secondo i giudici, il mezzo del telefono assume rilievo "proprio per il carattere invasivo della comunicazione" a cui il ricevente non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio. E lo stesso discorso è da applicare agli sms, dato che il destinatario li percepisce prima di individuarne il mittente. Ma secondo il giudice del tribunale di Cassino, si sarebbe trattato di una violazione dell'articolo 660 del Codice Penale, che punisce chiunque " in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo telefonico, per petulanza o atro biasimevole motivo, reca molestia o disturbo". E l'e-mail sarebbe stata assimilata dal giudice di Cassino al "telefono", citato nell'articolo. Ma per la Cassazione " la posta elettronica non costituisce applicazione della telefonia che consiste nella teletrasmissione, in modalità sincronica, di voci o suoni". Come ribadito, il messaggio via mail sarebbe esattamente come una lettera inviata tramite servizio postale.

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