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Sesso, la Cassazione redige

un manuale del bon ton
di emanuele satolli sabato 24 ottobre 2009

2' di lettura

Enrico B.,già condannato dalla Corte d'appello di Venezia nell'ottobre 2008, è ricorso inCassazione per dimostrare che nei confronti della barista di un locale avevafatto solo “un gesto scherzoso” quando attirò a sé la ragazza provocando “soloun contatto glutei-ginocchia che palesemente non può essere qualificato comeatto sessuale”. La Suprema Corte in nove pagine di motivazione ha spiegato che quel gesto,fatto per spavalderia davanti agli amici, non rientra nel 'bon ton' sessuale. “Èirrilevante - hanno scritto - che nell'aggressione alla sfera sessuale siproponesse di soddisfare la propria concupiscenza sessuale o volessesemplicemente compiere un'azione dimostrativa in presenza di amici”. È statacompressa la “libertà sessuale” della ragazza, il che basta per fare scattarela condanna. Per i giudici dunque “è indifferente che chi costringe o induce lofaccia per lucro, per depravazione, per disprezzo, per immondo gusto dellospettacolo o per gioco, purché si agisca con la coscienza e volontà di costringereo indurre taluno a commettere atti di libidine su sé stesso, sulla persona delcolpevole o su altri". Ecco perché e' "irrilevante il fine propostosidal soggetto attivo che può essere diretto a soddisfare la sua concupiscenza,ma anche di altro genere (ludico o di umiliazione della vittima)”. Nelladettagliata sentenza, i supremi giudici scrivono che “l'aggettivosessuale attiene al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico ofunzionale, ma non limita la sua valenza ai puri aspetti genitali, potendoestendersi anche a tutte le altre zone ritenute erogene dalla scienza non solomedica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica”. Sicché “nellanozione di atti sessuali - evidenziano - debbono farsi rientrare tutti quelliche siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualitàdella persona e ad invadere la sua sfera sessuale con modalità connotate dallacostrizione”. Tra gli atti puniti dall'art. 609 bis c.p., insistono i giudici, “vannoricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zoneerogene su persona non consenziente”. Ad esempio “palpamenti, sfregamenti, baci”.

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