(Adnkronos) - Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a cio' da ciascun Comune, nonche' il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L.n. 212/ 56 come modificata dalla L.n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004). Per la parte di propria competenza, l'Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, e' tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista (D. L.vo 507/93), nonche' a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007). Viene ricordato, altresi', che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93). (segue)