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Lodo Mondadori, pg Cassazione: "Sì al risarcimento, ma va ridotto"

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Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - Deve essere ridotto, anche se lievemente, il risarcimento che la Fininvest deve alla Cir del Gruppo De Benedetti. Lo ha chiesto il sostituto procuratore generale della Cassazione Pasquale Fimiani ai giudici della terza sezione penale. Secondo la publica accusa di piazza Cavour i 15 motivi di ricorso della Fininvest sono quasi tutti in parte "infondati" e in parte "inammissibili" fatta eccezione per un paio di motivi di ricorso legati appunto al 'quantum' del risarcimento che Fininvest deve a Cir. La Corte d'Appello di Milano, il 9 luglio 2011, aveva dato ragione alla Cir del Gruppo De Benedetti ma aveva ridotto il risarcimento di 190 milioni, ricalcolandolo al ribasso per un totale di 564 milioni contro i 750 stabiliti in primo grado. Ora secondo la pubblica accusa di piazza Cavour ci dovra' essere una ulteriore riduzione. L'intera vicenda in sede civile prende spunto dall'iter penale che ha visto le condanne di Previti, Metta, Pacifico e Acampora per corruzione dello stesso giudice Metta che, fu provato dall'accusa, ricevette denaro per modellare a favore di Silvio Berlusconi la disputa con Formenton prima e con la Cir di De Benedetti poi per la conquista della maggiore casa editrice italiana. Nel dettaglio, secondo il pg Fimiani la Cassazione o il giudice del rinvio dovrebbero rideterminare lievemente al ribasso il risarcimento che Fininvest deve alla Cir in relazione alla rivendita delle azioni de 'L'Espresso' e relativamente ad un 15 per cento relativo agli interessi complessivi. Al di la' della revisione del risarcimento, secondo il pg della Cassazione la responsabilita' di Fininvest deve essere convalidata. In primis, perche' per dirla con le sue parole, "Previti e' stato riconosciuto coautore materiale della corruzione di Metta nella sentenza penale. Pertanto -ha detto Fimiani- il fatto penale di Previti deve essere collegato alla responsabilita' di Fininvest". Inoltre, a detta del pg, esiste "un principio di buona fede e di dovere di correttezza che precede la stipulazione di un contratto". E "l'illecito -ha sottolineato il pg- si forma nel momento in cui le due parti si siedono per la trattativa e una delle due viola il principio di lealta'".

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