Sul fronte delle spese sanitarie, qualcosa cambia davvero. E non è una rivoluzione da poco. Perché, nella giungla della dichiarazione dei redditi – tra modello 730 e modello Redditi – arriva una semplificazione che taglia la burocrazia e, almeno sulla carta, salva tempo e pazienza.Il punto è chiaro ed è proprio l’Agenzia delle entrate a specificare: “Non è necessario presentare e conservare scontrini e fatture”. Basta il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria oppure l’elenco presente nella precompilata dell’Agenzia delle entrate. Tradotto: addio carta, benvenuto digitale. Ma con qualche condizione. Se si utilizza l’elenco della precompilata, questo diventa “alternativo agli scontrini e alle fatture”, con “piena validità, anche per Caf e professionisti”, a patto che sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In pratica, il contribuente deve certificare che quel prospetto “corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria”.
Niente scorciatoie. La linea emerge dalla lettura incrociata delle istruzioni 2026, della Faq del 17 luglio 2025 e della circolare 14/E/2023. Ed è proprio l’Agenzia delle entrate a chiarire che, per le spese indicate nella dichiarazione, è possibile esibire “il prospetto di dettaglio” al posto dei singoli documenti. Attenzione però: se la precompilata non viene modificata, scatta l’esonero dalla conservazione dei documenti. Ma se si cambia anche un solo dato, allora bisogna conservare tutto.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Dlgs 175/2014, infatti, l’Agenzia delle entrate potrà effettuare il controllo formale unicamente su tali documenti. E non basta: se si ritoccano le spese sanitarie “note” al Fisco, occorre integrare con documenti o prospetti, perché i controlli si concentreranno proprio su quelle variazioni. Infine, il capitolo pagamenti. Dal 2020, la detrazione spetta solo con metodi “tracciabili”, salvo eccezioni: medicinali, dispositivi medici e prestazioni di strutture pubbliche o private accreditate al Ssn. Qui l’Agenzia è netta: vale il soggetto che eroga la prestazione, anche “in regime privato”. In contanti, sì. Ma solo in questi casi.