Occhio al conto corrente cointestato, rischi infatti di perdere la tua parte di soldi. Innanzitutto, occorre fare distinzione: la prima riguarda la banca: chi può effettuare operazioni sul conto e in che misura l'istituto di credito può considerarsi liberato nei confronti dei correntisti; la seconda riguarda invece la proprietà delle somme. "L'articolo 1854 del codice civile disciplina i rapporti tra cointestatari e banca, prevedendo, in presenza dei relativi presupposti, la solidarietà dei titolari nei rapporti derivanti dal conto - si legge Brocardi.it -. Diverso è il rapporto interno tra i correntisti". Qui infatti assume particolare importanza l'articolo 1298 del codice civile, secondo cui, nei rapporti interni, le parti del credito o del debito solidale si presumono uguali, salvo che risulti diversamente.
Qui il cavillo su cui si è pronunciata spesso la Corte di Cassazione. Tra le pronunce più recenti merita particolare attenzione la sentenza n. 22613 del 5 agosto 2025, che ha ribadito un principio importante: il versamento di una somma, anche molto consistente, su un conto cointestato non significa automaticamente che quella somma sia stata donata all'altro titolare.
Occorre verificare il contesto complessivo dell'operazione: come viene utilizzato il conto, quali somme vi confluiscono, quali sono le esigenze della famiglia e, soprattutto, quale fosse la reale finalità del versamento. Tradotto: chi sostiene che la situazione reale sia diversa da quella che appare dalla cointestazione deve fornire una prova concreta e documentata. La semplice firma apposta sul contratto bancario non dimostra, da sola, che il cointestatario sia proprietario delle somme.