Nuova missione nel Mediterraneo centrale per Open Arms. La nave della Ong è salpata questa mattina da Siracusa per la missione numero 127, la prima da quando, il 12 giugno, è entrato definitivamente in vigore il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. Un cambiamento importante nel quadro normativo europeo che non cambia però la natura del nostro lavoro né gli obblighi che lo guidano - sottolinea la Ong -. Il nostro impegno non cambia. Le regole attorno a noi cambiano. Il nostro compito no: soccorrere chi è in pericolo in mare, senza eccezioni. Continuiamo a farlo schierati dalla parte dei diritti umani e dalla parte del diritto internazionale che li garantisce, la stessa parte da cui ci siamo sempre schierati, indipendentemente da accordi, riforme o pressioni politiche".
Una sfida all'Unione Europea e, in particolare, al governo Meloni, che ha avuto un ruolo centrale nell'approvazione del nuovo Patto. La procedura di frontiera, in attuazione delle disposizioni del nuovo Patto, troverà obbligatoria applicazione nel caso di soggetti: pericolosi per la sicurezza nazionale; provenienti da paesi che presentano un tasso di accoglimento di domande inferiore al 20 per cento; che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. Tali procedure di frontiera, ai sensi del nuovo Patto, devono concludersi entro il termine massimo complessivo di dodici settimane.
Il testo varato in Cdm poi si fa più specifico: "Di qui la necessità per l'ordinamento nazionale di fissare: i termini della fase amministrativa e quelli della fase processuale in modo coerente con tale limite massimo; apprestare i necessari rafforzamenti per gli uffici amministrativi e giudiziari che saranno impegnati nella suddetta attività. Le nuove norme del Patto prevedono che per la durata della procedura di frontiera, il richiedente sia tenuto, di regola, a soggiornare alla frontiera esterna o in prossimità della stessa, in una zona di transito oppure in altri luoghi designati dallo Stato membro, senza che ciò comporti autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale, fatta salva la ricorrenza delle condizioni per il trattenimento. Ciò comporta la necessità di individuare i luoghi nei quali il richiedente deve permanere durante tale procedura.
Infine, quale corollario dell'effettività della procedura di frontiera, è necessario introdurre nell'ordinamento interno le disposizioni che consentono l'adozione di decisioni di rigetto di maggiore rigore (quelle per le quali non opera l'effetto sospensivo automatico della presentazione del ricorso giurisdizionale), con specifico riguardo alle ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda. Infine, particolarmente incisiva è la previsione del fermo del soggetto alla frontiera che consente di tenere a disposizione lo straniero per un massimo di 72 ore nelle more degli accertamenti sull'identità e la pericolosità dello stesso".