In punta di diritto

Trattativa Stato-mafia? Inesistente, proprio come il reato: vi spieghiamo la farsa della condanna in primo grado

Bruno Ferraro

Trattare è un crimine secondo i giudici di primo grado del processo Stato-mafia: ma era proprio così? Evidentemente no, e bene hanno fatto i giudici di Appello a ribaltare l'impianto accusatorio. Il processo si occupava della stagione stragista del 1992-93 e della supposta trattativa intavolata da membri delle istituzioni per farla cessare: membri che avevano dato copertura politica alla trattativa con "Cosa nostra" la quale, in cambio, aveva sollecitato l'accoglimento di una serie di richieste (peraltro poi non verificatosi). Di qui, la condanna in primo grado di boss e di alcuni alti ufficiali, mentre uomini politici titolari di incarichi importanti (Scotti, ex ministro degli Interni, Mancino suo successore, Martelli, ex ministro della Giustizia, Calogero Mannino) non erano stati sfiorati dalle accuse (Scotti e Martelli) o ne erano stati assolti (gli altri due).

 

 

Peraltro le misure di cui i mafiosi avrebbero chiesto l'alleggerimento, tra tutte l'art. 41bis, non furono mai adottate. Inoltre il senatore Dell'Utri era stato assolto in un altro processo dall'accusa di aver avuto rapporti con la mafia dopo il 1994. La sentenza della Corte d'Appello di Palermo non poteva non ribaltare le condanne inflitte in primo grado: e ciò affermo da giurista, refrattario a ogni suggestione storica o politica. Siamo, fino a prova contraria, in uno stato di diritto, nel quale nessuno può essere condannato per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato né con pene diverse da quelle stabilite. Nessuno inoltre ha mai dubitato della piena liceità penale di trattative volte a far luce su vicende che altrimenti rimarrebbero oscure: vedi gli agenti sotto copertura, i confidenti della polizia, i pentiti o presunti tali, di cui anche i magistrati si servono, spesso basando su tali confidenze ipotesi accusatorie ritenute di poi azzardate o fantasiose.

 

 

Non convinceva inoltre l'accusa ex art. 338 codice penale che va sotto il nome di violenza o minaccia per impedire o turbare l'attività di un corpo dello Stato. Se è vero che la norma è diretta a tutelare la libertà di autodeterminazione di quanti sono chiamati a prendere le necessarie decisioni a livello politico o amministrativo, non è dato capire perché sarebbe stata violata visto che le decisioni dei governi del tempo non ci sono state e che si parlava nella motivazione della sentenza di condanna solo di "dialogo" ovvero di un incontro libero tra pari per raggiungere un obiettivo pienamente lecito. Su un piano più generale va annotato che, occupandosi della condotta dei Ros, altri giudici (Firenze e Caltanissetta) erano pervenuti a conclusioni assolutorie, al pari del Tribunale di Palermo che nel luglio 2013 definì addirittura lodevole l'intento dei Ros di porre fine alle stragi. La conclusione è una sola: quando nelle aule di giustizia entrano il pregiudizio politico -ideologico e il protagonismo dei magistrati è il diritto che ne esce! Nel nostro caso, grazie al coraggioso verdetto della Corte di Assise di Appello, il diritto vi rientra dalla porta principale.

*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione