Ora la questione si complica, oppure si risolve. L’articolo 87, comma 11, della Costituzione della Repubblica italiana, l’unico che menzioni espressamente il potere di grazia, attribuisce al Presidente della Repubblica, con proprio decreto, il potere di concedere grazia e commutare le pene. Della revoca del provvedimento, invece, non si parla.
Solo una nota, sul sito web del Quirinale, precisa che «generalmente nei decreti di grazia odi commutazione della pena è inserita la condizione - risolutiva – della revoca dell’atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni in caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo)».
«La situazione non è chiara», commenta parlando con Libero il professor Tommaso Edoardo Frosini, ordinario di Diritto pubblico comparato presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, «ma potrebbe avvalorare la collaborazione fra poteri, benché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, abbia stabilito che la decisione finale sulla grazia è prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. E il ministro della Giustizia deve limitarsi a controfirmare il decreto come atto dovuto e senza potere esercitare alcuna forma di discrezionalità. Così, si è finito con il responsabilizzare in pieno il Presidente, sebbene questi non abbia nessuna responsabilità secondo la Costituzione, salvo quella per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Ora tuttavia è il Presidente della Repubblica a chiedere al ministro della Giustizia di fare approfondimenti».
E che cosa potrebbe cambiare, se la Consulta si è già espressa?
«L’assetto attuale nasce da un conflitto del 2004 fra l’allora Presidente Carlo Azelio Ciampi e il ministro della Giustizia del tempo, Roberto Castelli, contrario alla concessione della grazia a Ovidio Bompressi, ex militante di Lotta Continua, condannato con sentenza definitiva passata in giudicato a 22 anni per l’omicidio materiale del commissario Luigi Calabresi. La grazia fu poi concessa autonomamente dal successore di Ciampi, Giorgio Napolitano, nel 2006, perché ormai il Guardasigilli era stato tagliato fuori dalla decisione con la sentenza della Consulta. Ma il diritto non poteva immaginare gli sviluppi attuali, che rimettono in discussione quel meccanismo perché la richiesta di rivedere l’istruttoria ora può riformulare il principio, anche in merito alla responsabilizzazione o alla de-responsabilizzazione del Capo dello Stato».
Se poi emergessero elementi che indicano l’opportunità di rivedere la decisione?
«Se, sulla base delle informazioni ottenute dal ministro, si ritenesse che il provvedimento di grazia non fosse giustificato, allora sarebbe sufficiente un decreto di revoca del presidente della Repubblica».
Lei aveva già scritto sul Mattino, il 21 gennaio, sui “tormenti” del Capo dello Stato, rappresentati nel film La Grazia di Paolo Sorrentino, in occasione della richiesta di firmare un atto di grazia nei confronti di due detenuti. E parla di “una difficile decisione, che deve assumere un uomo solo nel chiuso delle sue stanze quirinalizie”. Ma anche la revoca eventuale sarà un dilemma?
«Sullo sfondo dell’opera cinematografica, c’è il tema costituzionale della grazia come atto di clemenza individuale da concedere con prudenza perché il potere di grazia risponde a un’esigenza, che è morale e sociale, ma anche giuridica, di raddrizzare con un gesto le possibili storture della legge. Può servire anche a ristabilire il prestigio e la verità della giustizia umana in certi casi difficili, in cui il diritto si trova impacciato e vincolato dal formalismo delle norme. Ma non è necessario motivare il decreto di revoca, che non deve passare per il governo o il Parlamento. Potrebbe essere una semplice disposizione, magari seguita da un comunicato del Quirinale, in cui si spiega che sono venute meno le ragioni della concessione della grazia».