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Giustizia, la svolta di Carlo Nordio: ecco come cambia il Sistema

di Elisa Calessi venerdì 16 giugno 2023

4' di lettura

«Il magistrato non può criticare le leggi, come il politico le sentenze. Ascoltiamo tutti, ma il governo propone e il Parlamento dispone. Questa è la democrazia e non sono ammesse interferenze». A poche ore dal consiglio dei ministri che ha approvato la prima tranche della riforma della giustizia, intervenendo su abuso d’ufficio, traffico di influenze e intercettazioni, il ministro Carlo Nordio, intervistato da Sky, ha voluto ridefinire, con chiarezza, quel confine che, negli ultimi decenni, tante volte è venuto meno. Nessuna «interferenza indebita», ha replicato Giuseppe Santalucia, presidente dell'Anm. «Cerchiamo un confronto democratico con chi poi assumerà le sue decisioni. Questa è la cifra di una democrazia matura».

Quanto al fatto che la riforma della giustizia abbia preso avvio proprio il giorno dopo il funerale di Silvio Berlusconi, Nordio si è detto rammaricato del fatto che l’ex premier non possa assistere a questo primo passo. Ha difeso, quindi, la principale riforma contenuta nel testo: «Il reato di abuso d’ufficio», ha spiegato, «è stato modificato varie volte, ma sono continuate iscrizioni nel registro degli indagati e informazioni di garanzia che costituivano il vero motivo della “paura della firma”, per cui sindaci e amministratori non firmavano nulla e questo è un grande danno economico che si riversa sui cittadini».

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REATO SPIA?

Rispondendo, poi, al procuratore Nicola Gratteri, che ha criticato la scelta di cancellare l’abuso d’ufficio, ha detto di stupirsi «che un magistrato parli di reato-spia e ammetta che questo reato non è servito a nulla, perché sono state pochissime le condanne». Un reato «o c’è o non c’è, non si può cercare a strascisco». Quanto alla stretta sulle intercettazioni, «si interverrà sulla tutela della dignità e dell’onore delle persone che vengono coinvolte senza saperlo e senza essere interessate».

Il disegno di legge, formato da otto articoli, prevede modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Il capitolo principale riguarda l’abuso d’ufficio e parte da un dato: la sproporzione tra indagati e condanne. Nel 2021, secondo i dati del ministero della Giustizia, sono state 4.745 le iscrizioni nel registro degli indagati e 18 le condanne in primo grado. Da qui, la cosiddetta “paura della firma” che ha bloccato molti amministratori. Il disegno di legge propone l’abrogazione dell’articolo 323 del codice penale. Restano puniti, in materia di reati contro la pubblica amminisrazione, gli illeciti in materia di falsità, l’omissione in atti di ufficio, la corruzione, il peculato, la concussione, fino a tutti i reati comuni, con sanzioni più gravi se c’è l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri legati alla pubblica funzione.

Si interviene, poi, sul reato di traffico di influenze, definendo meglio la nozione di “mediazione illecita”: la fattispecie si verifica quando è finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Viene eliminata l’ipotesi della “millanteria”. Sul piano sanzionatorio, viene portata da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi la pena. Cambiano, poi, le norme sulle intercettazioni, con l’obiettivo di tutelare di più la riservatezza di una terza persona, estranea al processo, che possa essere citata in una conversazione intercettata. Il ddl prevede che non devono essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non sono rilevanti per il procedimento. Nella richiesta di misura cautelare del pm e nell’ordinanza del giudice non devono essere indicati i dati i soggetti diversi dalle parti. Il giudice deve stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti.

E anche dopo il deposito degli atti, la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni è possibile solo se le conversazioni sono citate dal giudice in una motivazione o dopo che sono state utilizzate nel dibattimento. Il pm dovrà, poi, evitare che siano riportati nei brogliacci i dati «relativi a soggetti diversi dalle parti». Cambia anche l’avviso di garanzia, spesso diventato una condanna anticipata. Nell’atto deve essere contenuta una descrizione sommaria del fatto su cui si indaga, cosa oggi non prevista. E la consegna della notifica deve avvenire in modo riservato.

IL CONTRADDITTORIO

Si introduce, poi, il principio del “contraddittorio preventivo”: il giudice deve procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelare. Se la misura riguarda il carcere, a decidere dovranno essere tre giudici, non solo uno come ora. Mentre per gli arresti domiciliari basterà il giudice monocratico. Si interviene, poi, sul ricorso all’appello da parte del pm in caso di assoluzione in primo grado. Il pm potrà farlo solo per i reati più gravi (compresi quelli contro la persona). Ci saranno tempi più stretti, infine, per lo svolgimento del concorso di accesso alla magistratura. Entro 8 mesi dall’ultima prova scritta dovrà essere definita la graduatoria (oggi se ne chiedono 9) e entro 10 (oggi sono 12) i vincitori di concorso dovranno iniziare il tirocinio negli uffici giudiziari. 

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