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Immigrazione, ecco come le toghe ci riempiono di clandestini

di Nicolò Zanon lunedì 13 luglio 2026

4' di lettura

Chi decide veramente sulle regole di ingresso e soggiorno degli stranieri non comunitari sul territorio italiano e, più in generale, su quello dell’Unione europea? Di recente Ursula von der Leyen ha dichiarato che dobbiamo essere noi a farlo, e non invece i trafficanti di esseri umani, che lucrano sulla disperazione di chi deve fuggire dal proprio Paese. Molto bene. Purtroppo, però, in attesa che la normativa europea, anche sotto l’impulso italiano, si adegui definitivamente a questo principio, qualche recente vicenda di casa nostra ci costringe a dire che le cose non stanno andando proprio in questa direzione.

Prendiamo il recente caso di uno straniero condannato per spaccio di droga, di cui anche Libero ha dato notizia. La legge italiana (cioè il Parlamento eletto da tutti noi) aveva fatto nel 1998 una scelta del tutto comprensibile e ragionevole: la condanna per determinati reati, tra cui lo spaccio di stupefacenti, non solo impedisce l’ingresso nel territorio dello Stato, ma è anche d’ostacolo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, documento in assenza del quale ha luogo (dovrebbe aver luogo...) l’espulsione.

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Il principio (sacrosanto) è: vuoi stare da noi? Splendido, ma devi comportarti bene, altrimenti te ne vai. E tra i reati che costringono ad andarsene c’è anche, come dicevo, lo spaccio di sostanze stupefacenti, quand’anche di lieve entità, perché anche questo reato è punito con una pena detentiva. In sostanza, il legislatore aveva ragionato così: è giusto includere le condanne per qualsiasi reato inerente agli stupefacenti tra le cause che impediscono ingresso e permanenza in Italia, soprattutto perché si tratta di vicende che spesso implicano contatti con appartenenti ad organizzazioni criminali o, comunque, dirette ad alimentare il mercato della droga, cioè una delle maggiori fonti di reddito della criminalità organizzata.

Ebbene, di recente si è avuta notizia di uno straniero spacciatore che, dopo la condanna, fa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, se lo vede negare come la legge prevede, fa ricorso al Tribunale amministrativo regionale, e lo vince pure. Perché? Perché è vero che la legge enuncia quel sacrosanto principio che abbiam visto prima. Ma su quella legge c’è stata una sentenza della Corte costituzionale (la n. 88 del 2023), la quale l’ha dichiarata incostituzionale nella parte in cui afferma che la condanna per reati di droga produce un effetto impeditivo al rinnovo del permesso di soggiorno, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità di colui che richiede il rinnovo.

Che vuole dire? Che bisogna valutare caso per caso, che non è ragionevole stabilire per legge un “automatismo” – cioè che condanna implica di per sé impedimento a stare in Italia – che possono esserci casi di piccolo spaccio non gravi, ecc. Due considerazioni. La prima. La Corte costituzionale italiana motivò la sua pronuncia con l’adesione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Soprattutto in una sentenza del 2006, la Corte europea dettò alcuni suoi criteri per valutare se la misura dell’allontanamento di uno straniero possa considerarsi necessaria e proporzionata allo scopo perseguito: natura e serietà del reato commesso; lunghezza del suo soggiorno sul territorio nazionale; tempo trascorso dalla commissione del reato; situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato. Queste valutazioni dovrebbero esser fatte dall’amministrazione, cui lo straniero (condannato) si rivolge per ottenere il rinnovo del permesso. Con il che la decisione politica, del tutto ragionevole, assunta dal Parlamento italiano viene posta sostanzialmente nel nulla. E, sottolineo, a decidere chi può stare o restare in Italia non è più il Parlamento, ma le Corti superiori, quella dei diritti dell’uomo insieme alla nostra Corte costituzionale.

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La seconda considerazione. È bizzarra l’idea che la legge non debba prevedere “automatismi”. Proprio questo la legge dovrebbe fare: stabilire regole legali valide per tutti, che assicurano uguaglianza di trattamento e prevedibilità delle soluzioni adottate. Ed è bizzarro pensare che, al contrario, essa debba affidare all’amministrazione una valutazione caso per caso: cioè stabilire, dopo il giudice (che, nel caso concreto, è già intervenuto condannando!), se lo straniero condannato possa restare sul territorio nazionale! È chiaro, infatti, che un giudizio di pericolosità effettuato caso per caso dalle mille prefetture italiane e dalle migliaia di funzionari addetti sarà un vero e proprio terno al lotto (con triplicazione del contenzioso): a danno, non a vantaggio, degli stessi diritti degli stranieri!

Alla fine, purtroppo, restiamo con una sensazione. Che la politica sia stata spossessata dalle Corti europee e interne di un fondamentale attributo della sovranità: decidere chi possa e chi non possa entrare e restare sul territorio nazionale. E che quelle Corti siano in fondo ispirate dall’idea che lo straniero che delinque ha comunque un diritto fondamentale a essere ospitato in Italia.

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