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Matteo Salvini assolto sulla questione immigrati? Indiscreto dalla gola profonda della procura: perché il leghista ne uscirà trionfatore

Zeus
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 Salvini "assolto" dalla giunta del Senato per il caso Open Arms. Era prevedibile: le trame mediatico-giudiziarie ai danni dei politici (e non solo) funzionano quando sono occulte, altrimenti spingono ad un'imparzialità quantomeno di facciata. Riprendiamo il caso della nave Gregoretti, introdotto nell'articolo di sabato spiegando i meccanismi non sempre razionali delle decisioni giudiziarie. Tecnicamente l'esito più probabile dell'udienza preliminare fissata a Catania in ottobre è il rinvio a giudizio: pesa l'ordinanza del tribunale dei ministri, e in quella sede il giudice non dovrà stabilire se l'accusa sia fondata o meno, ma se per accertarlo sia necessario il processo. Possono i dubbi sulla natura degli atti dell'ex ministro, palesati dalle contraddizioni dei voti parlamentari e dalla stessa impostazione della procura etnea (che chiese l'archiviazione), portare a un esito diverso? L'insindacabilità della funzione politica è un principio pacifico, a meno che - estendendo un limite elaborato con riferimento all'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri per atti di imperio - non si tratti di crimini contro l'umanità, situazione certamente da escludere nel caso in esame. Il tribunale dei ministri aveva qualificato la condotta di Salvini non come atto politico, ma come atto amministrativo con finalità politica (ottenere la ricollocazione dei migranti negli altri Paesi europei), richiamando la nozione di atto politico fissata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e il criterio dell'inidoneità a ledere i diritti dei singoli.

 

 

Questa motivazione è debole, sia perché detto criterio non è decisivo (se lo fosse la teoria dell'insindacabilità degli atti politici sarebbe inutile, giacché un atto privo di effetti lesivi non può essere fonte di responsabilità), sia perché la definizione utilizzata nel processo amministrativo non è trasferibile in sede penale. Per contro l'intento di ottenere una redistribuzione dei migranti a livello europeo, più che un semplice movente, appare la causa dell'azione incriminata, che si inquadrava a pieno titolo nel programma di governo, come fissato non solo nel famoso contratto M5S-Lega, ma anche in numerose dichiarazioni del Presidente del Consiglio in sede istituzionale.

COSA DICEVA CONTE
 Nelle dichiarazioni programmatiche al Senato il 5 giugno 2018 questi aveva auspicato in ambito europeo «il superamento del Regolamento di Dublino al fine di ottenere l'effettivo rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità e di realizzare sistemi automatici di ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo». Nella seduta del Senato il 12 settembre 2018 egli affermava: «Il Governo italiano ha ribadito, fin dall'avvio del caso Diciotti, la propria convinzione che esso dovesse necessariamente essere affrontato in linea con i princìpi di solidarietà e di condivisione tra i Paesi dell'Unione europea in materia di gestione dei flussi migratori». Tale impostazione emerge altresì nelle dichiarazioni al Senato il 16 ottobre 2018, in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre; nonché l'11 dicembre 2018, in vista del Consiglio europeo del 13-14 dicembre. È ben vero che non risultano atti formali con cui Conte abbia aderito alle iniziative del suo Ministro nel caso Gregoretti, ma non erano necessari, essendo provato che egli ne era a conoscenza (v. ad esempio l'agenzia di stampa del 9 gennaio 2020, in cui, alla domanda come avrebbe votato nel caso Gregoretti se fosse stato parlamentare, dichiarò «è difficile rispondere perché essendo Presidente del Consiglio non riesco a dissociarmi da una conoscenza diretta del dossier, non posso spersonalizzarmi»). Ai sensi dell'art. 95 della Costituzione il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, promuove e coordina l'attività dei Ministri.

LA LINEA COMUNE
 Ne discende che, se un Ministro opera scelte che astrattamente rientrano nel programma di Governo e di cui il Presidente del Consiglio è informato, senza che manifesti la sua opposizione, tali scelte sono imputabili anche a lui ed esprimono la linea del Governo. Ciò è confermato dalle dichiarazioni ai media degli altri Ministri. Così Bonafede il 30 luglio 2019: «La nave è attraccata al porto, c'è dialogo tra i ministeri delle Infrastrutture, dell'Interno e della Difesa, la posizione del Governo è sempre la stessa: vengono salvaguardati i diritti, le persone che dovevano scendere sono scese, sono monitorate le condizioni di salute, ma del problema immigrazione deve farsi carico tutta l'Europa». Così Di Maio il 31 luglio 2019: «Per me l'Italia non può sopportare nuovi arrivi di migranti, quei migranti devono andare in Europa, però non si trattino i nostri militari su quella nave come pirati. Pieno rispetto per le forze dell'ordine». Dunque, sembrano sussistere i presupposti per riconoscere quella sorta di "immunità" dalla legge penale che spetta all'attività politica. In subordine potrebbe ritenersi che la decisione di ritardare l'autorizzazione allo sbarco sia stata giustificata da ragioni di ordine pubblico o sicurezza, come tale non punibile. Tuttavia, l'intervenuta autorizzazione a procedere del Senato ostacola entrambe le soluzioni, avendo essa escluso che «l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante ovvero per un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo».

I CAPI D'ACCUSA
Se il giudice dovesse ritenere formalmente precluso un esame di tali questioni, l'oggetto del processo sarebbe ridotto al fatto in quanto tale: Salvini è imputato di aver ordinato al competente Dipartimento ministeriale di non assegnare un porto sicuro alla nave Gregoretti dal 27 luglio (data della richiesta) al 31 luglio 2019 (data dell'autorizzazione), così bloccando la procedura di sbarco dei migranti. Non si intende qui discutere se l'assenza di autorizzazione allo sbarco abbia comportato la materiale privazione della libertà per i migranti che erano a bordo della nave, ma della costruzione giuridica che è alla base dell'incriminazione: il sequestro di persona sarebbe stato realizzato tramite un'omissione, ossia la mancata indicazione del POS. Senonché nel nostro ordinamento giuridico un'omissione è penalmente rilevante solo in due casi: 1) quando la legge la punisce come tale; 2) quando la legge prevede l'obbligo di impedire l'evento delittuoso. Nessuno dei due casi ricorre nella specie. La violazione dell'obbligo di assegnare il porto sicuro (ammesso che vi sia stata) poteva portare all'accusa di omissione d'atti di ufficio, non a quella di sequestro di persona. La diversa conclusione del tribunale dei ministri è il frutto di uno storico vizio della giurisprudenza penale, che i giudici chiamano interpretazione estensiva, ma che in realtà spesso sconfina nella creazione di nuove figure criminose. Non è il momento di approfondire il tema, che crea non meno problemi del giustizialismo legislativo. Basti ora dire che, ragionando con lo stesso metodo, se Salvini ha sequestrato 131 extracomunitari, Conte ha sequestrato 60 milioni di italiani. Ed entrambi se ne sono vantati.

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