(Adnkronos) - La Prima sezione penale, ricordando la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della stessa Cassazione, ha osservato che nel caso in questione "non risulta dalla motivazione dell'ordinanza quali specifiche e concrete esigenze abbiano detrminato la necessità di effettuare una perquisizioni" con denudamento "ogni volta che il detenuto doveva effettuare un colloquio con il proprio difensore, modalità che appaiono incomprensibili, se disposte senza una specifica motivazione, dovendosi considerare che il detenuto è sottoposto al regime di detenzione speciale '41 bis' e che lo stesso, quando si reca a colloquio con il difensore, proviene da un reparto già sottoposto a controlli particolarmente severi". Da qui l'annullamento dell'ordinanza del giudice di sorveglianza di Cuneo poichè "non sono state indicate le specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna in base alle quali, in casi specifici che devono essere adeguatamente motivati, può essere legittimo il ricorso alla perquisizione con denudamento". Ci sarà un nuovo giudizio davanti al magistrato di sorveglianza di Cuneo.




