Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Un padre di religione islamica residente a Milano avrà un nuovo processo d'appello che dovrà stabilire se dovrà essere cancellata l'aggravante dei futili motivi nell'ambito del processo per il tentato omicidio della figlia che nel 2011 era stata sorpresa con il fidanzato italiano di origini aretine. L'uomo è stato condannato a sette anni di reclusione per il tentato omicidio della figlia all'epoca non ancora maggiorenne ma la Cassazione ha disposto un appello bis perchè "l'imputato ha agito - secondo la sentenza impugnata - perché si è sentito disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam". Annota la Cassazione che "per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi - scrive il relatore Luigi Pietro Caiazzo nella sentenza 51059 - non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire". Il tentato omicidio della ragazza è avenuto il 4 settembre di due anni fa. La sentenza della Corte d'appello di Milano del novembre 2011 è stata così annullata con rinvio per nuovo giudizio "nel quale dovrà essere riconsiderato anche il trattamento sanzionatorio". Per il resto il ricorso di Hamed A. è stato rigettato. Dalla ricostruzione dei fatti, scrivono gli 'ermellini', risulta che "il padre ha infilato la testa della figlia in un sacchetto di plastica e che ha cercato di impedirle di respirare e di soffocarla stringendo i manici del sacchetto intorno al collo". Non c' è dubbio - annota ancora la Suprema Corte - che una simile azione è idonea a provocare la morte per asfissia, e a nulla rileva, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, che la parte lesa, essendosi opposta con forza all'azione del padre sia riuscita a interrompere l'aggressione, riportando solo lievissime lesioni". Accolti, invece, i motivi di ricorso relativi alla premeditazione e ai futili motivi.




