Roma, 24 dic. (Adnkronos) - Le esenzioni fiscali per piccole e micro imprese scattano a partire dai versamenti relativi all'anno di imposta 2013 e "valgono" per i redditi e il valore netto della produzione prodotti nel periodo d'imposta in corso al 30 luglio scorso. Rientrano nel calcolo del reddito esente solo i componenti positivi e negativi legati allo svolgimento dell'attività produttiva ordinaria, mentre restano fuori quelli "straordinari". I contribuenti possono fruire delle esenzioni fiscali e contributive, mediante riduzione dei versamenti, fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa. Sono solo alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 39/E di oggi, con cui l'Agenzia, d'accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Inps, detta nuove istruzioni su come applicare correttamente le esenzioni dalle imposte e gli esoneri dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsti per le imprese localizzate nella zona franca urbana (Zfu) de L'Aquila. Niente imposte, spiega l'Agenzia delle Entrate, fino a 100mila euro per il reddito che deriva dallo svolgimento dell'attività nella zona franca per ciascun periodo d'imposta. L'esenzione è totale per i primi 5 anni e si applica, fino a concorrenza del limite, per 14 periodi d'imposta a partire da quello in cui è accolta la richiesta, in misura via via decrescente. L'asticella dello sconto sale ulteriormente di 5mila euro l'anno per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato dall'impresa che beneficia dell'agevolazione. Ciò a patto che il lavoratore risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu. (segue)




