Riparare la propria auto prima dell'ispezione del perito nominato dal tribunale costa caro all'automobilista. L'assicurazione infatti non risarcisce se il consulente tecnico non ha la possibilità materiale di visionare i danni originali. A stabilirlo è il Tribunale di Bari con una recente sentenza che ribalta il verdetto di primo grado. Il cittadino perde il diritto ai soldi perché il mezzo, aggiustato in anticipo, cancella le prove fisiche dello scontro e impedisce al giudice di accertare la verità dei fatti.
In primo grado, il Giudice di Pace aveva condannato la compagnia assicurativa a versare un indennizzo di 7.500 euro a favore della società proprietaria di un autoarticolato. Ma successivamente la compagnia ha presentato ricorso ottenendo piena ragione. Il motivo è chiaro e lo stabilisce l'articolo 116 del Codice di procedura civile per cui il magistrato ha il preciso dovere di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ma deve disattendere le conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio (Ctu) se queste appaiono contraddittorie o del tutto prive di un fondamento materialmente verificabile.
Non solo, perché la sentenza smonta anche il valore probatorio del modulo di constatazione amichevole (ex Cid, oggi Cai). Il documento, pur con le firme dei due conducenti in calce, riporta una dinamica dei fatti del tutto incompatibile con la tesi dell’azione evasiva sostenuta in aula.