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Caccia: Tar Piemonte boccia ricorso referendari

domenica 15 luglio 2012
Caccia: Tar Piemonte boccia ricorso referendari

2' di lettura

Torino, 10 lug. - (Adnkronos) - Il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso presentato dai promotori del referendum sulla caccia che chiedevano l'annullamento del dispositivo con cui lo scorso 11 maggio la Regione Piemonte ha abrogato le norme sulla caccia che sarebbero state oggetto del referendum, annullando cosi' la consultazione referendaria. La sentenza del Tribunale amministrativo e' stata depositata lo scorso 5 luglio. I referendari avevano sostenuto che l'azione della Regione era "illegittima" e che era stata "elusa" la sentenza con cui la Corte d'Appello del capoluogo piemontese aveva imposto alla Regione di convocare il referendum sulla caccia. Secondo i giudici amministrativi pero' il provvedimento regionale e' legittimo "Per effetto di tale intervento - si legge nella sentenza del Tar - la normativa in oggetto dei quesiti e della sentenza della Corte d'Appello n.1896/2010 sul diritto soggettivo pubblico alla prosecuzione del processo referendario risulta, dunque espunta dall'ordinamento, con conseguente venir meno anche dei vincoli di ottemperanza derivanti da tale pronuncia". I giudici osservano inoltre che "alla luce della spettanza ad altro giudice delle valutazioni circa il carattere innovativo o confermativo della nuova normativa rispetto ai principi ispiratori della disciplina preesistente non possono, poi, essere condivise le argomentazioni dei ricorrenti circa l'illegittimita', la nullita' o l'inefficacia per elusione del giudicato della sentenza n. 1896/2010 dell'atto di promulgazione della disposizione abrogativa in questione e degli atti successivi, il cui oggetto esula, evidentemente, dal contenuto vincolante della decisione della Corte d'Appello". Ritenute "non meritevoli di accoglimento le censure di contrarieta' alla disciplina comunitaria della nuova normativa" e "non rilevanti" le questioni di legittimita' costituzionale sollevate "la cui concreta applicazione - conclude il Tar - dovra' essere vagliata, se del caso, da altro giudice in diversa sede".