Il linguaggio sessista nelle sentenze che riguardano le violenze di genere sono considerate vittimizzazione secondaria. Sul tema è intervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) più di una volta, nei confronti dell’Italia ma anche di altri paesi europei. L’ultimo caso di condanna dell’Italia per l’uso di stereotipi sessisti riguarda la signora Audrey Carmen Manuela Ubeda, cittadina francese residente in Italia, e i suoi due figli. La donna nel 2021 aveva presentato una denuncia contro il padre dei bambini e suo ex convivente, un cittadino italiano, sostenendo che l’uomo aveva esercitato su di loro violenza fisica e psicologica. Il pubblico ministero nel 2021 aveva presentato una richiesta di archiviazione del procedimento definendo «un brutto scherzo» un episodio nel quale l’uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della signora Ubeda e aveva inoltre affermato che fosse «normale che gli uomini debbano superare un minimo di resistenza che ogni donna tende a manifestare quando è stanca per la vita quotidiana e un uomo le rivolge un’avance sessuale». La Cedu ha osservato che tali motivazioni riflettevano una cultura sessista. La Corte infine ha sottolineato come a seguito dell’opposizione proposta dalla signora Ubeda, la richiesta di archiviazione del pubblico ministero è stata respinta e sono stati disposti ulteriori accertamenti investigativi. Tuttavia - viene spiegato - non risulta che, fino a oggi, sia stata celebrata alcuna udienza.
Ben venga la condanna della Cedu ma nulla può superare in questo campo la sentenza del 1999 della Cassazione che ritenne non credibile la denuncia per stupro perché la vittima indossava i jeans. La suprema Corte (che poi fu costretta dalle proteste a prendere le distanze dalla sentenza) sostenne che «fosse un dato di comune esperienza che i jeans non si possono sfilare senza la fattiva collaborazione di chi li porta». La storica Joanna Bourke nell’esaminare come è cambiata la mentalità e come si è modificato il giudizio morale sullo stupro coniugale (in riferimento a Gran Bretagna, Usa e Australia) ha ricordato che negli anni Cinquanta di solito esso rimaneva impunito.
Le cose iniziarono a cambiare negli anni Settanta quando il movimento femminista inquadrò il fenomeno nell’ambito degli abusi violenti di un uomo contro una donna, anche se la cultura giuridica restava ancorata all’idea che fosse sconsigliabile accusare un marito di stupro. Fu la Scozia comunque, nel 1989, a fare da apripista nell’abolizione dell’impunità dello stupro coniugale. Nel 2023 la Corte di Cassazione ha affrontato ancora la questione del presunto diritto del marito ad avere rapporti sessuali con la moglie ricorrendo a una sentenza del 2012 che però non parlava di “diritto” ma affermava che il diniego della moglie rende «impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l’esplicarsi della comunione di vita». I giudici diedero torto al marito condannandolo per tentata violenza sessuale ai danni della moglie.
Più complesso il tema della vittimizzazione secondaria che può realizzarsi in una sentenza come nel caso condannato dalla Cedu ma può anche attivarsi attraverso il linguaggio utilizzato nel corso del processo o scelto dai media per raccontare l’evento. La questione è strettamente connessa a ciò che noi intendiamo come cultura dello stupro, definita come «un processo cosciente di intimidazione con cui tutti gli uomini mantengono tutte le donne in uno stato di paura». Ma è davvero un conforto per le donne ritenere di essere sempre prede sessuali? Dover stare sempre sulla difensiva? Su questo la femminista Germaine Greer (a sua volta vittima di stupro) ha detto parole che hanno acceso il dibattito: «Non lasciare che lo stupro ti definisca, le donne non sono deboli, possono superare il trauma». Una visione che è soprattutto un incoraggiamento alle donne a non sentirsi traumatizzate a vita: un messaggio da cogliere nei suoi aspetti positivi e non certo per giustificare stereotipi tendenti a colpevolizzare la donna che ha subito un’aggressione sessuale.