Se alla nuova coppia nasce un figlio, l'ex coniuge ha meno soldi
La Suprema Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che l'ex coniuge, il quale abbia costituito una nuova famiglia da cui sia nato un figlio, abbia diritto di chiedere la riduzione dell'assegno di mantenimento, se queste circostanze ne abbiano ridotto la capacità reddituale. La ratio è semplice: la famiglia va tutelata dall'ordinamento senza alcuna preferenza tra vecchio e nuovo nucleo. Il tribunale di Roma con provvedimento presidenziale di queste ore è andato oltre, stabilendo che anche il separato possa chiedere la revisione al ribasso del mantenimento nel caso in cui egli abbia un figlio da una nuova relazione, assimilabile per caratteristiche alla famiglia di fatto. In altre parole il tribunale romano sposta il fulcro del ragionamento giuridico dalla famiglia, stricto sensu intesa, alla nascita: «Elemento essenziale e idoneo per determinare la riduzione del mantenimento». «Ciò è possibile - aggiunge la Corte capitolina - sin dal primo provvedimento divorzile, adottato a seguito dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente del tribunale ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. 898/70». È quindi il mutamento di vita e di condizioni economiche che merita l'apprezzamento del Giudice, infatti «in questa sede sommaria - statuisce il tribunale - è emerso un elemento indubbiamente nuovo: la nascita del figlio del ricorrente è idonea a modificare, sia pure in via provvisoria, la situazione economica antecedente, comportando un maggiore onere economico per il padre». Ovviamente nel diritto di famiglia non vi sono regole prefissate ed è il magistrato a dover effettuare il vaglio nel caso concreto e quindi l'effettivo peggioramento dello status economico dell'obbligato. Infatti, nel caso in cui l'arrivo di un nuovo figlio non comporti un deterioramento del tenore di vita dell'ex coniuge obbligato, difficilmente il tribunale concederebbe una riduzione del mantenimento a favore dell'altro coniuge. La materia è scottante, non solo perché coinvolge gli interessi di molti genitori divorziati che iniziano a essere più numerosi di quelli sposati, ma anche perché assimila la famiglia di fatto a quella tradizionale, spostando l'attenzione dell'ordinamento sulla tutela del neonato. Non guasta poi che la pronuncia giudiziale abbia tenuto conto e accolto le istanze di un padre, categoria troppo spesso erroneamente bistrattata dalla magistratura in questo genere di contenzioso. In ogni caso, i nostri Lettori divorziati, indistintamente madri e padri, devono sapere che possono chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento ogni volta in cui vi siano delle circostanze che mutano le condizioni economico-patrimoniali di uno o dell'altro ex coniuge. La novità è, non solo che la nascita di un nuovo figlio è elemento idoneo a configurare tale mutamento, ma soprattutto che tale nascita può avvenire indistintamente nella famiglia di fatto o in quella di diritto. Un bel passo in avanti dei Giudici romani: prima del matrimonio, dei genitori, delle loro liti su assegni di mantenimento, mobili e immobili, il tribunale di Roma tutela i figli che vengono al mondo senza averne fatto richiesta. Matteo Mion