(Adnkronos) - La durata del contratto, in questo caso, e' legata sia alla qualifica che al diploma da conseguire ma la componente formativa non puo' comunque superare il triennio o i quattro anni se il giovane deve acquisire un diploma professionale regionale; un apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per i giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni e per tutti i settori di attivita' pubblici e privati. In tal caso la durata del periodo formativo, concordata nella contrattazione collettiva nazionale, e' definita sia in ragione dell'eta' che della qualifica da ottenere e per le imprese non artigiane non potra' superare i tre anni mentre per quelle artigiane il limite e' fissato a cinque. La competenza regionale in materia e' limitata alla definizione delle competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo di centoventi nel triennio; un apprendistato di alta formazione e ricerca per i giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, possibile in tutti i settori produttivi pubblici e privati. Quest'ultima tipologia e' finalizzata al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca o la specializzazione tecnica superiore. Introdotta anche la possibilita' dell'apprendistato per i praticanti degli studi professionali, previa disciplina dei singoli regolamenti dei vari ordini.