Il provvedimento del Garante Privacy che ha sanzionato la RAI con una multa di 150mila euro per aver trasmesso durante la puntata di Report dell’8 dicembre 2024 un estratto audio di una conversazione telefonica nella quale l’ex ministro Sangiuliano rivelava la propria infedeltà alla moglie ha scatenato le ire funeste del giornalista Ranucci. La sua reazione avverso il Garante è stata veemente, accusandolo di agire non come un’autorità terza e indipendente, ma come «un’emanazione del governo».
Al di là della gravità delle illazioni di Ranucci che mina l’indipendenza e la terzietà di una pubblica Autorità attraverso una paventata soggezione al potere esecutivo, le critiche di Ranucci al provvedimento di condanna della trasmissione Report sono infondate nel merito. E queste poche righe contribuiscono a spiegarne le ragioni. Il Garante Privacy ha ravvisato nella diffusione dell’audio in questione un trattamento di dati personali illegittimo in quanto non essenziale ai fini della cronaca. Ed il principio dell’essenzialità dell’informazione deve seguire parametri di maggior rigore ogniqualvolta siano coinvolti dati personali ai quali l’ordinamento accorda una tutela rafforzata, quali quelli espressivi del diritto costituzionale alla libertà e segretezza delle comunicazioni, in qualunque forma espresse (quindi anche gli audio via whatsapp).
Né è fondato sostenere che la diffusione di quell’audio fosse funzionale al servizio giornalistico per dimostrare che l’agire del Ministro, nella specie la mancata nomina a consulente ministeriale della Sig.ra Boccia, fosse stato determinato da un soggetto terzo, segnatamente la moglie di Sangiuliano. Infatti, il carattere funzionale dell’informazione non equivale né alla sua essenzialità o indispensabilità, ben potendo la suddetta tesi essere esposta senza la diffusione della conversazione privata, che obiettivamente va considerata lesiva della sfera personale dei soggetti interessati.
Né si può dar credito a quelle voci che declamano la punizione del giornalismo di inchiesta o investigativo, giacché è pacifico che tale forma di giornalismo non può costituire una zona franca e deve svolgersi autonomamente, direttamente e attivamente da parte del professionista, senza la mediazione di fonti esterne; mentre nella vicenda in questione la diffusione dell’audio è avvenuta tramite la Sig.ra Boccia. E proprio per questa illecita registrazione e diffusione della conversazione telefonica, la Sig.ra Boccia è stata rinviata a giudizio dalla Procura della Repubblica di Roma perché, come si legge nel capo di imputazione «imponeva al Sangiuliano di tenere aperta la conversazione telefonica con lei mentre lui, che si trovava presso l’abitazione privata di San Martino, confessava alla moglie la relazione extraconiugale e contestualmente registrava il litigio che ne scaturiva, così procurandosi indebitamente notizie attinenti alla loro vita privata; successivamente diffondeva alcuni stralci al giornalista Luca Telese, il quale ne rifiutava la pubblicazione ed alla redazione della trasmissione Report che invece li mandava in onda nel corso della trasmissione». E le ipotesi di reato contestate sono l’interferenza illecita nella vita privata e la diffusione dell’indebita captazione, su cui anche Ranucci sembrerebbe essere indagato. E allora è lecito chiedere a Ranucci: anche la Procura di Roma va considerata «come un’emanazione del governo»?
*Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato