È nullo il ricorso relativo a una causa di lavoro presentato da un praticante avvocato, anche se abilitato. Lo stabilisce la Corte di Cassazione: a vietare il patrocinio nelle cause di lavoro è l'articolo 7 della legge 479/1999 che elenca dettagliatamente le materie che i praticanti abilitati hanno il "permesso" di trattare in Tribunale.