Corna pre-matrimoniali?
Le nozze civili non si annullano
Roma - Tradisci il fidanzato o la fidanzata prima delle nozze e dopo esservi sposati lui/lei scopre la tua scappatella? Niente paura: legalmente il vostro matrimonio civile non è annullabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 19809, rifiutando il ricorso di un marito tradito che, dopo aver scoperto la relazione pre-matrimoniale della sua donna, aveva ottenuto l'annullamento del matrimonio dalla Chiesa e poi aveva chiesto il riconoscimento della sentenza ecclesiastica anche in sede civile. Per gli ermellini tale richiesta non è valida. Prima del grande passo siamo tecnicamente liberi agli occhi dello Stato, pertanto una bugia, legata a una condotta prematrimoniale, non può far cadere l'unione civile, come si legge nelle motivazioni della Corte: “Appare certo che anche a tener conto che la menzogna di regola non rileva come artificio o raggiro per capire il consenso, nella concreta fattispecie, essa ha dato luogo a un errore riguardante una condotta temporanea di infedeltà prematrimoniale, nel rapporto di fatto precedente l'atto di matrimonio, nel quale la regola è quella della libertà e non è previsto un obbligo di fedeltà, che sorge dal matrimonio e rileva in sede di separazione, per un eventuale addebito”. Le cose vanno, invece, diversamente se si parla non più di un unione civile, come sottolineato nella precedente sentenza, ma di un matrimonio religioso. Il tribunale ecclesiastico a marzo del 2000 aveva infatti annullato il matrimonio religioso dei due, proprio perché la donna aveva nascosto al merito una relazione avuta prima del matrimonio. Pertanto, con la sentenza di oggi, la Cassazione sancisce che non tutte le cause di annullamento del matrimonio ecclesiastico sono valide anche per lo Stato: infatti il matrimonio civile può essere annullato solo se ci sono «errori sull'identità o su qualità significative della persona» quali per esempio «una malattia fisica o psichica o una deviazione sessuale che impediscano lo svolgimento della vita coniugale». Non solo. Altre cause che legittimano la delibazione dell'annullamento ecclesiastico sono «una condanna per delitto non colposo, una dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, una condanna per delitti concernenti la prostituzione, lo stato di gravidanza procurato da soggetto diverso da quello caduto in errore».