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Cassazione: "Giuste le mance agli artisti di strada"

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Annullata condanna per rapina a 2 "centurioni" romani

Monica Rizzello
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Una particolare sentenza della Cassazione ha stabilito che è giusto ricompensare «in qualche modo, anche con mance» le prestazioni degli artisti di strada. La Cassazione estende questo “trattamento” anche ai centurioni romani. La sentenza della Suprema Corte arriva a seguito del ricorso di tre centurioni della capitale, condannati per rapina ai danni di due turisti coreani, i quali, incuriositi dai loro costumi, avevano voluto farsi fotografare insieme. I tre centurioni, bloccando il braccio di uno dei turisti, erano riusciti ad infilare la mano nel portafogli del turista, estraendo una banconota da 50 euro. Il compenso richiesto era stato di 25 euro, quindi i centurioni avevano dato il resto alla coppia di coreani. Il Tribunale e la Corte d'Appello di Roma li avevano condannati per rapina. La Cassazione oggi ha però annullato la condanna, sottolineando come «la restituzione del resto da parte dei centurioni è assolutamente incompatibile con l'intenzione di compiere una rapina, ovvero un'estorsione, poiché la restituzione del resto lega l'agente ad una precisa prestazione che egli riteneva a lui dovuta, in virtù di un preteso diritto». La II Sezione penale - sentenza 4819 - inoltre, ritiene che, nel condannare i tre centurioni, i giudici dei precedenti gradi di giudizio hanno «trascurato un aspetto fondamentale della vicenda, consistente nel fatto che i due turisti apparivano divertiti: circostanza che dimostra come essi non fossero stati costretti a fare la foto con i centurioni ma avevano accettato di buon grado la situazione», circostanza considerata «rilevante». Infine, è noto «come sia consuetudine compensare in qualche moto, anche con mance, le prestazioni dei soggetti operanti nei luoghi di forte affluenza turistica (giocolieri, musicisti, comparse), sicché non può ritenersi che i due turisti ritenessero di non dovere alcunché». La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dato che, tra l'altro, l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, e, se anche denuncia ci fosse stata nei confronti dei centurioni, si doveva procedere per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non per rapina.

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