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Alti costi beni strumentali non legati ad organizzazione autonoma del professionista

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Roma, 18 dic. (Labitalia) - "Il solo sostenimento di costi elevati per l'utilizzo di beni strumentali non può essere indice di autonoma organizzazione, ma occorre verificare se si tratta di beni strumentali che per qualità e quantità eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale anche senza autonoma organizzazione". E' quanto precisa la Fondazione Studi dell'ordine dei consulenti del lavoro, nel parere numero 6 del 2015, riferendosi al tema riguardante l'assoggettamento dei professionisti all'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), a seguito della sentenza numero 24670, espressa dalla sezione civile della Corte di Cassazione. "La Cassazione -ricorda la Fondazione Studi- ha accolto il ricorso del professionista che aveva ricevuto un avviso di accertamento con riferimento all'Irap dall'Agenzia dell'Entrate". "Per i giudici della Suprema Corte -fa notare- la sussistenza dell'autonoma organizzazione, che è il presupposto oggettivo dell'imposta, non può essere presunta solo dalla componente capitalistica del reddito professionale, ovvero dal costo elevato sostenuto dal professionista per l'acquisto di attrezzature tecniche e per locazioni finanziarie". "La soluzione giuridica fornita dalla Corte di Cassazione -commenta la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro- è apprezzabile se si tiene conto che la funzione economica dell'Irap è quella di colpire una capacità produttiva 'impersonale ed aggiuntiva' rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e quindi -sottolinea- di colpire un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante dall'utilizzo di una struttura personale e materiale suscettibile di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale".

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