Cassazione: rapporti difficili con genero? Nonna puo' trattenere 'a tempo' nipote
Cronaca
Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - I rapporti particolarmente tesi con il genero possono giustificare il trattenimento "temporaneo" del nipote da parte di un nonno. Lo ha sancito la sesta sezione penale della Cassazione che ha annullato senza rinvio "perche' il fatto non sussiste" una condanna per sottrazione di persona incapace nei confronti di una nonna 75enne di Parma che per due pomeriggi aveva trattenuto la nipote a casa sua a causa dei difficilissimi rapporti con il genero "uso a ingiuriarla e a minacciarla". Se in primo grado il Tribunale di Parma aveva assolto l'anziana signora, la Corte d'Appello di Bologna, nel febbraio 2011, aveva ritenuto che il comportamento della nonna avesse gli estremi della sottrazione di persone incapace. Contro il duro giudizio dei giudici di merito, l'anziana signora ha fatto ricorso con successo in Cassazione. In linea generale, la Cassazione ricorda che l'art. 574 c.p. e' "violato ogni volta che chiunque agisce contro la volonta' dell'avente diritto, operi una sottrazione o eserciti una ritenzione di quella persona". Il principio, pero', non puo' applicarsi automaticamente nel caso in cui ci sono "piu' soggetti titolari della podesta' dei genitori" come nel caso dei nonni. Ebbene, secondo la sesta sezione penale (sentenza 8076) deve escludersi "che nella situazione descritta il rifiuto di consegna con trattenimento per poche ore della piccola non ha avuto un rilievo tale da integrare il reato di sottrazione di persona incapace". Tra l'altro, annota ancora la suprema Corte, gia' il Tribunale aveva evidenziato come "la serenita' della minore era posta in pericolo dall'eventualita' di spiacevoli scenate" da parte del padre.