(Adnkronos) - Insomma, quindi, per il procuratore esiste l'aggravante della finalita' terroristica contestata a Vantaggiato. Questo, peraltro, ha incardinato la competenza proprio in capo alla Dda di Lecce. "Anche se non fosse esplosa la bomba - ha spiegato citando la Cassazione - quell'atto era terrorismo poiche' atto a intimidire la popolazione". Inoltre ha ribadito che l'atto "non fu dimostrativo", come si e' giustificato recentemente l'imputato. "L'art. 270 sexies, quello che regola proprio l'aggravante della finalita' terroristica - che la Cassazione ha definito norma inequivoca - ha contnuato Motta - prevede quali siano le condotte con finalita' di terrorismo: 'sono considerate con finalita' di terrorismo - ha detto citando la sentenza - le condotte che per la loro natura o contesto possano arrecare grave danno al Paese o a una organizzazione internazionale. E sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o a indurre i pubblici poteri a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto'".




