Cerca
Cerca
+

'Divorzio per infelicità', come funziona in Italia

AdnKronos
  • a
  • a
  • a

Roma, 22 apr. (AdnKronos) - Qualche giorno fa Inghilterra e Galles hanno annunciato uno storico cambiamento in materia di divorzi, e rimesso in discussione una legge che vigeva ormai da 50 anni. Il 'divorzio per infelicità' sarà ora possibile, anche qualora l'altro coniuge si opponga. Stop quindi al 'sistema delle colpe' quindi, che prevedeva che chi voleva divorziare in tempi brevi avesse l'obbligo di dimostrare il comportamento scorretto o addirittura inaccettabile del partner, pena un'attesa fino a 5 anni per ottenere la sentenza, durante i quali era necessario instaurare una 'separazione effettiva'. Ma se in Inghilterra il 'divorzio per infelicità' rappresenta un cambiamento epocale in termini di diritto, come funziona la legge in Italia? “Partiamo da un presupposto: la separazione per infelicità di uno dei coniugi da noi è sempre esistita. Questo significa che, se intervengono fatti o circostanze idonee a ledere quello che tecnicamente viene definito l'affectio coniugalis è sempre possibile chiedere al tribunale di dare atto della separazione - spiega l'avvocato Lorenzo Puglisi, presidente e fondatore dell'associazione FamilyLegal - Quando, cioè, uno dei coniugi ritiene intollerabile la prosecuzione della convivenza, anche in assenza di fatti oggettivi, può chiedere la separazione anche solo sulla base di un proprio personale convincimento. Due le vie: consensuale, se c'è l'accordo tra i coniugi, e giudiziale se uno dei due si oppone. Nel primo caso per il divorzio bisognerà attendere 6 mesi, nel secondo 12”. Discorso diverso, invece, riguarda l'addebito, “che rappresenta una mera eventualità nel caso in cui si chieda l'accertamento della responsabilità della frattura coniugale”, specifica l'avvocato. Separazione e addebito quindi non vanno necessariamente di pari passo: “Per intenderci è possibile chiedere la separazione perché mia moglie, o mio marito, mi rende infelice senza contestualmente chiedere l'addebito -, chiarisce Puglisi - Se poi le condotte del coniuge si sostanziano in fatti ben circostanziati - tipo adulterio o maltrattamenti, il cui onere della prova è a esclusivo carico di chi li sostiene - a quel punto è certamente possibile chiedere di addebitare la separazione”. Il termine infelicità è molto generico e non esiste in Italia la previsione di un addebito per infelicità. “Tuttavia, indirettamente così è, perché per ottenere l'addebito è necessario dimostrare che un fatto specifico ha portato alla rottura e di norma l'essere tradito o maltrattato crea infelicità”, spiega l'avvocato. Ma non c'è solo l'infedeltà - che, anzi, è progressivamente stata abbandonata dai giudici come causa di addebito - fra le casistiche più particolari. La giurisprudenza infatti negli ultimi anni è stata chiamata ad esprimersi sulle questioni più disparate, fra cui è possibile annoverare: La religione: un orientamento consolidato in giurisprudenza, ritiene che le scelte religiose dei coniugi, pur potendo incidere sull'armonia della coppia, “configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost., non possono rappresentare, in quanto tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito della separazione”, ma solo nei limiti in cui esse non si traducano “in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore”, “in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per l'interesse della prole” (così Cass., 19 luglio 2016, n. 14728). “Così, ad esempio, si è ritenuto che possa giustificare l'addebito il comportamento di chi rinuncia alla convivenza e si allontana dalla casa familiare in seguito all'affiliazione ad una setta religiosa”. Il sesso: l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato volontariamente da un coniuge senza il consenso dell'altro, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebito della separazione: non si verifica, al contrario, alcuna violazione qualora il coniuge risulti legittimato da una “giusta causa” e cioè la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con il protrarsi della coabitazione. “La mancanza di intesa sessuale, ad esempio, costituisce a tutti gli effetti una giusta causa, pertanto mancando un rapporto sereno ed appagante, l'abbandono non può giustificare la pronuncia di addebito”. La cucina: orientamenti estremi che possano turbare la serenità del nucleo familiare non possono escludere l'addebitabilità della separazione. Sebbene i tribunali italiani in materia di addebito non seguano tutti lo stesso orientamento, è anche vero che alcuni, in particolare quello di Milano, dettino la tendenza. “A Milano ad esempio l'addebito per infedeltà è oramai in disuso, poiché nella stragrande maggioranza dei casi è provato che il tradimento era il sintomo di un malessere di coppia già in corso e non la causa da cui si è generata la crisi”, puntualizza ancora l'avvocato Puglisi. In generale il trend conferma una netta inversione di tendenza da parte dei giudici, che, sempre più frequentemente ritengono che il tradimento non sia sufficiente a suffragare una richiesta di questo tipo. FamilyLegal stima che negli ultimi cinque anni si sia registrata una diminuzione del 30% a livello nazionale, nonostante le richieste in sede di giudiziale restino alte e l'infedeltà mantenga il primo posto nella classifica delle cause di rottura dei rapporti coniugali. “Dati alla mano, possiamo sostenere come ormai l'addebito venga riconosciuto solo 1 volta su 7 e che negli ultimi anni la diminuzione sia stata pari al 45% con punte soprattutto al Nord del 60%. Si va certamente verso l'oblio di questo istituto, così come già avvenuto in gran parte dei Paesi europei”, conclude Puglisi.

Dai blog