(Adnkronos) - Contro il sequestro del sito-blog, Marco B. ha fatto ricorso in Cassazione con successo, lamentando che la misura cautelare del sequestro era di "eccezionale gravità" paragonabile "al sequestro delle rotative di un giornale". Tutt'al più, ha suggerito la tesi difensiva, il provvedimento cautelare poteva essere limtato "ai singoli post che si ritenevano diffamatori". Piazza Cavour - sentenza 11895 - ha accolto la linea difensiva e ha annullato il sequestro preventivo del sito con relativo blog. "In caso di sequestro di un blog - spiega in proposito la Cassazione -, l'inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all'accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perchè impedisce al blogger la possibilità di esprimersi". Piazza Cavour pone l'attenzione sulla ricaduta di una misura cautelare di questo genere su un supporto "destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o denunce su aspetti civili della vita pubblica". Ebbene, la Cassazione ricorda che, in casi del genere, "il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero" tutelata sia "dalla Costituzione che dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonchè dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue". In conclusione, la Suprema Corte ricorda che "lo sviluppo di un blog sul dominio internet rappresenta una modalità fisiologica e ordinaria dell'utilizzo del bene, per cui non si ravvisa alcun elemento da cui poter inferire che vi sia un tale rischio, nè potrebbero essere individuati ulteriori elementi da parte del Tribunale del riesame".



