(Adnkronos) - Il secondo Capo modifica l'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), per meglio definire le competenze in capo alla Regione in materia di calcolo della tariffa del Servizio idrico integrato, anche sulla base dei principi indicati dalle norme europee e statali. Il terzo Capo infine introduce disposizioni straordinarie in materia di efficacia temporale dei titoli abilitativi edilizi, accogliendo le novità introdotte dal c.d Decreto del Fare al fine di sostenere, in una fase congiunturale particolarmente critica, il settore edilizio e i singoli cittadini consentendo la realizzazione di opere assentite ed ancora assentibili oltre i termini ordinari di validità del titolo abilitativo. Questo senza dover ricorrere alla reiterazione del versamento degli oneri dovuti, fermo restando le peculiarità dell'ordinamento regionale e le esigenze del contesto territoriale.



