E' la Ctp a decidere sulla prescrizione del credito tributario anche se il contribuente ha chiesto e ottenuto la sospensione dell'esecuzione al Tribunale ordinario dopo il pignoramento dello stipendio e del Tfr da parte dell'agente della riscossione. A sostenerlo è la Commissione di Reggio Emilia con la sentenza 98/3/13.




