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"Strage" dei dirigenti e tutele

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Recentemente è apparsa sulla stampa una notizia riguardante l’alto numero di manager del settore terziario che a Milano hanno “perso il lavoro” nel 2022: ben 428. Le motivazioni più ricorrenti erano le dimissioni, seguite dalla risoluzione consensuale e dal licenziamento. Il licenziamento riguarda soltanto l’8,6% dei casi. Riguardo ai licenziamenti non è dato di sapere quanti fossero imputabili a situazioni organizzative – aziendali e quanti invece avessero natura disciplinare. La stragrande maggioranza delle controversie vengono definite in sede amichevole; ciò sia in quanto (come visto) il licenziamento coinvolge soltanto una estrema minoranza, sia perché i licenziamenti che vengono composti in sede amichevole sono notevolmente più numerosi dei licenziamenti che finiscono nelle aule giudiziarie.

Ma quali sono le tutele a cui un dirigente deve aspirare quando risolve un rapporto di lavoro? Al primo posto va sicuramente privilegiato l’aspetto economico, che deve essere parametrato con quanto previsto dai vari contratti collettivi: importo equivalente al periodo di preavviso e, qualora il licenziamento sia ingiustificato, un’ulteriore indennità risarcitoria; preavviso ed indennità sono gradualmente quantificate in relazione all’anzianità di servizio del dirigente. È inoltre opportuno tutelare anche l’immagine professionale in vista di nuove occupazioni, chiedendo il rilascio di una lettera di ringraziamento per l’attività svolta, al fine di presentarsi presso potenziali nuovi datori di lavoro come “good leaver”.

Da ultimo è prudente tutelarsi da eventuali future richieste risarcitorie da parte dell’azienda o di terzi, a qualsiasi titolo, in relazione alle pregresse vicende lavorative (elemento particolarmente importante qualora il dirigente rivesta anche delle cariche societarie); ciò può avvenire mantenendo almeno in essere le tutele che i principali contratti collettivi prevedono già a favore del dirigente (ed a carico dell’azienda) relativamente a fatti connessi con l’esercizio delle funzioni. Dovrebbe inoltre verificarsi la sussistenza di eventuali patti di non concorrenza che potrebbero rendere più difficoltosa la futura ricollocazione del dirigente; al riguardo ove non fosse possibile risolverli a causa dell’intransigenza aziendale, sarebbe quantomeno consigliabile limitarne il più possibile la portata (riducendo l’oggetto o l’area territoriale) affinché, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, vengano inibite al dirigente il minor numero possibile di future opportunità lavorative.

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