L'articolo 67 della manovra modifica "gli adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato, dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato, "chiarendo alcuni criteri sulla base dei quali l’Istituto nazionale di statistica determina la percentuale degli incrementi retributivi del predetto personale in relazione agli incrementi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici". È quanto prevede il testo bollinato del disegno di legge di Bilancio, indicando che "tale intervento si rende necessario al fine di garantire "nuove discipline legislative idonee a ripristinare i limiti della spesa globale".
In particolare, si chiarisce che "la media da utilizzare per il calcolo degli incrementi medi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici contrattualizzati è quella ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle predette categorie. L’utilizzo della media ponderata è finalizzato a evitare errate rappresentazioni dell’effettivo incremento medio pro capite previsto dalla norma che deriverebbero dall’attribuire lo stesso peso a retribuzioni riferite a gruppi di dimensioni diverse".
Viene inoltre stabilito che, "al fine di evitare duplicazioni, nella base di calcolo non sono considerati gli arretrati in quanto già trovano evidenza nella valutazione dell’incremento retributivo registrato nell’ultimo anno del triennio di riferimento".