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Garlasco, le tappe del processo: Carlo Taormina irrompe sulla scena del crimine

Nicoletta Orlandi Posti
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Ripubblichiamo l'articolo di Cristiana Lodi uscito su Libero il 19 ottobre 2007. Carlo Taormina irrompe sulla scena del crimine e sferra un attacco al Ris dei carabinieri. Stavolta è molto di più di una battaglia garantista. L'avvocato - professore, ieri mattina, ha consegnato un esposto alla procura di Roma. Cinque pagine infuocate (fascicolo numero 096928), con le quali chiede al Tribunale penale di Torino (competente per territorio), l'apertura di un procedimento per accertare se il Reparto investigazioni scientifiche di Parma abbia indotto (con una «certificazione falsa») il pm di Vigevano Rosa Muscio, a emettere un provvedimento di fermo illegittimo nei confronti di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi, trovata uccisa nella sua casa il 13 agosto. Il pasticciaccio - Taormina chiede di fare chiarezza sul “pasticciaccio brutto” dell'arresto dello studente bocconiano, unico indagato per l'omicidio, trascinato in cella il 24 settembre e subito scarcerato dal gip Giulia Pravon. Per «mancanza di indizi». L'avvocato non usa mezzi termini e con l'esposto già partito per Torino, mette sul piatto una serie di elementi. Diciassette punti - chiave, che una volta riuniti, tracciano un grave sospetto.Il Ris di Parma ha forse consegnato al pubblico ministero Rosa Muscio una certificazione falsa, inducendola a trascinare erroneamente in cella Alberto? Il magistrato ha ordinato il fermo del ragazzo poiché la Scientifica dei carabinieri ha scritto di avere trovato il sangue della vittima sulla sua bicicletta. Ha concluso (senza provarlo) che egli l'abbia usata la mattina del 13 agosto per andare a uccidere la fidanzata. Se è vero, spiega Taormina nell'esposto, che il gip conclude non si tratti di sangue («arrivando così a negare la prova dirompente portata dal Ris»), significa che l'accusa ha emesso un provvedimento falso. Costruito su una premessa altrettanto infondata. È un fiume in pena, Taormina. Reati a catena - Ipotizza «la consumazione di una serie di reati a catena» da parte della Procura di Vigevano. Si va dal falso ideologico (art. 469) al sequestro di persona (art. 605), fino alla calunnia reale (art. 368). L'avvocato sostenitore della prova provata, chiede lumi all'autorità giudiziaria torinese. Sottolineando che questi magistrati hanno già dato prova («si è potuto vedere nel processo di Cogne»), di sensibilità e attenzione in materia di «fabbricazione di false prove». Adesso spetta al Tribunale penale piemontese decidere di accertare se il pm Muscio abbia agito nel dolo. «Incolpevolmente istigato dal Ris». Leggiamo la “tesi taorminiana” contenuta nell'esposto.Premesso 1) che il presente atto ha finalità esplorativa ed è redatto da chi non conosce gli atti del procedimento, mentre tutte le notizie sono state tratte dall'informazione giornalistica (...), con la conseguenza che questo esposto dovrebbe aversi non scritto;2) che il fatto di non conoscere gli atti di un procedimento non significa che il cittadino non conservi il diritto di interpellare l'autorità giudiziaria per sapere se ciò di cui è informato corrisponda a verità (...);3) che dopo oltre due mesi di investigazioni dai contenuti altalenanti - circostanze di fatto indicate come indizi non rivelatesi tali il giorno dopo (...) - il RIS di Parma avrebbe individuato una macchia di sangue sul pedale della bicicletta di Alberto Stasi , sangue che sarebbe appartenuto alla fidanzata;4) che, in conseguenza di tale scoperta, l'inchiesta fece registrare una svolta per Stasi , unico indagato, giacchè (...), tale imbrattamento ematico lo avrebbe inchiodato alla sua responsabilità di assassino e avrebbe insieme costituito prova dell'uso della bici per la consumazione dell'omicidio;5) che questa macchia di sangue determinò l'adozione di un provvedimento di fermo contro Stasi , a opera del pm di Vigevano;6) che (...), gli organi di informazione divulgarono notizia che il Gip di Vigevano NON convalidò il fermo per non essere sicuro si trattasse di “macchia di sangue” appartenuta alla vittima (...); 7) che non è risultato chiaro se il DNA fosse riconducibile a Chiara;8) che, ove fosse vera la notizia che il RIS avrebbe attestato trattarsi di sangue, la negazione di tale essenziale e determinante dato da parte del Gip comporterebbe anche la NON corrispondenza al vero della rilevazione che il RIS ha consegnato al pm inducendolo al provvedimento di fermo;9) che se così fosse (...), non solo sarebbe non corrispondente al vero attestato dello stesso RIS ma esso avrebbe indotto anche il pm alla formazione di un provvedimento di fermo non corrispondente al vero (...);10) che, se così stessero le cose, si sarebbero verificate due fattispecie di falso: una con la attestazione non veritiera racchiusa nella relazione del RIS, l'altra per induzione dell'affermazione che si sarebbe trattato di sangue di Chiara nel provvedimento di fermo;11) che queste ipotesi di falsità potrebbero anche trattarsi di fattispecie dolose (...);12) che, laddove si trattasse di due fattispecie di falso ideologico in atto pubblico (...), sarebbero state consumate due altre gravissimi reati: sequestro di persona e calunnia;13) che il pm di Vigevano sarebbe stato istigato incolpevolmente, per la consolidata regola penalistica del non agit sed agitur a sequestrare la persona di Alberto Stasi , così integrandosi la fattispecie delittuosa di cui all'art. 605 n.2 c.p.p. punita con la pena da uno a dieci anni, operando l'aggravante ad effetto speciale della qualità di pubblico ufficiale (...);14) che potrebbe essere stata consumata una fattispecie di calunnia reale, incolpando Stasi sapendolo innocente o potendo sapere che fosse innocente (...);15) che è interesse del sottoscritto come cittadino e studioso di fatti criminali (...), conoscere come siano andate in realtà le cose (...);16) che non può non confidarsi nella puntualità e precisione dell'Autorità Giudiziaria torinese cui ci si rivolge, giacché esso ha dato già ampia prova di attenzione e sensibilità di fronte alla rappresentazione che nel processo di Cogne avrebbero potute essere fabbricate impronte false (...), non esitò, ad aprire un procedimento penale per calunnia e frode processuale contro lo staff difensivo di Annamaria Franzoni (...);17) che identica è la situazione nel caso in esame. E occorre perciò altrettanta doverosità nell'attivazione di una inchiesta penale per stabilire la verità dei fatti;Chiede che l'Autorità Giudiziaria, adita per la denunziata ipotesi di falso per induzione nei confronti della Procura di Vigevano, voglia aprire un procedimento penale per accertare se le circostanze di cui in premessa siano o non siano corrispondenti a verità. di Cristiana Lodi 19 ottobre 2007

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