Licenziamento illegittimo
La Corte di cassazione (sent. 23016/2014) ha affermato che il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non risulta soddisfatto se, pur con la ricollocazione in organico e con il pagamento delle retribuzioni, non è intervenuto il ripristino effettivo dell'attività lavorativa.