(Adnkronos) - Il nuovo organismo "nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali della Corte dei Conti". La legge regionale "disciplina le modalita' di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Collegio regionale dei revisori dei conti, in modo che sia garantita l'indipendenza e l'obiettivita' dell'attivita' di controllo". Il Collegio regionale dei revisori dei Conti sostituisce il Comitato regionale di controllo contabile, che rimane in carica fino alla costituzione del nuovo organismo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale approva la legge regionale prevista dall'articolo 70, comma 4, della legge statutaria 1/2004, come modificato dalla presente legge. Il Collegio regionale dei revisori dei Conti sostituisce il Comitato regionale di controllo contabile, che rimane in carica fino alla costituzione del nuovo organismo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale approva la legge regionale prevista dall'articolo 70, comma 4, della legge statutaria 1/2004, come modificato dalla presente legge.




