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Sovraindebitamento, come affrontare la crisi per avere una seconda opportunità

Giovanni Gregorio
Giovanni Gregorio

Avvocato civilista, patrocinante in Cassazione, sono nato, cresciuto e laureato a Milano, dove esercito in proprio la professione occupandomi principalmente di contratti commerciali, risarcimento danni da responsabilità civile,  diritto immobiliare e recupero crediti. Collaboro con il servizio di tutela legale di una primaria compagnia assicurativa, sono professionista delegato alle vendite giudiziarie immobiliari presso il Tribunale di Milano e tengo corsi di formazione aziendale in materia contrattuale.

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Il sovraindebitamento è lo stato in cui si trova chi ha contratto una quantità di debiti tale da non riuscire più a ripagarli. Se il tuo reddito e il tuo patrimonio non sono sufficienti per far fronte a tutti gli obblighi che hai assunto, probabilmente significa che sei sovraindebitato.

Le persone che si trovano in queste condizioni sono purtroppo sempre di più, soprattutto a causa della crisi economica iniziata nel 2008. Nel 2012 il Parlamento ha così approvato una legge che consente a chi è sovraindebitato di ristrutturare i propri debiti.

La legge n. 3/2012 e la crisi da sovraindebitamento
In linea generale, le procedure concorsuali consentono di porre un freno alla crisi del debitore che si trova in stato di insolvenza e di pagare, almeno in parte, i creditori. In questo modo, il debitore può ripianare i propri debiti, per poi ripartire da capo. Prima del 2012, queste procedure erano accessibili soltanto agli imprenditori commerciali con un giro di affari superiore ad una certa soglia, i quali possono essere sottoposti, ad esempio, a concordato preventivo e/o a fallimento.

Questa possibilità era, invece, negata a tutti gli altri soggetti; questi, se si trovavano in una situazione di crisi, continuavano a “trascinarsi” i propri debiti per tutta la vita, senza avere alcuna via di uscita. Con la legge n. 3 del 27/01/2012 sono state introdotte le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento; esse consentono ai debitori, esclusi da tutte le altre procedure, di ripianare i propri debiti e di avere così una “seconda chance”.

I soggetti delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
I soggetti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono: gli imprenditori commerciali di piccole dimensioni (coloro che si trovano al di sotto della soglia dimensionale prevista dall’art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare); le persone fisiche che non esercitano un’attività di impresa; gli imprenditori agricoli; gli enti “no profit” (associazioni, fondazioni, comitati); le start up innovative; gli imprenditori cancellati dal registro delle imprese da più di un anno; il socio illimitatamente responsabile che sia uscito dalla società da oltre un anno.

La legge n. 3/2012 prevede la partecipazione a queste procedure degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), che possono essere istituiti presso gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai o presso le camere di commercio. A Milano, l’Ordine degli Avvocati è stato il primo ordine professionale ad avere istituito un apposito Organismo. L’OCC riceve le domande dei debitori e, come si vedrà meglio in seguito, ha un ruolo fondamentale nel corso della procedura.

Il contenuto della domanda e la documentazione necessaria
La domanda di composizione della crisi va proposta davanti al Tribunale o all’Organismo di Composizione della Crisi del luogo in cui si trova la residenza o la sede del debitore.

La proposta deve garantire il pagamento di tutti i crediti impignorabili (ad esempio, i crediti alimentari) e specificare le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori; in presenza di determinate condizioni, può anche prevedere il pagamento soltanto parziale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca.

La ristrutturazione dei debiti e il pagamento dei crediti può avvenire in qualsiasi modo, anche con la cessione di crediti futuri; ad esempio, il debitore può cedere parte del proprio stipendio per un certo numero di anni. Se i suoi beni e i suoi redditi non sono sufficienti per effettuare i pagamenti previsti nella proposta, questa deve essere sottoscritta anche da un altro soggetto che conferisce in garanzia i propri redditi o beni. La proposta può anche vietare al debitore di accedere al mercato del credito al consumo, di utilizzare carte di credito e di sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari.

Il debitore, oltre alla proposta di composizione della crisi, deve depositare la seguente documentazione: l’elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; l’elenco di tutti i beni del debitore; l’indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'attestazione sulla fattibilità del piano rilasciata dall’Organismo di Composizione della Crisi; l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia. Se il debitore svolge attività di impresa, devono essere depositate anche le scritture contabili degli ultimi tre anni.

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
La legge prevede tre diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: l’accordo con i creditori; il piano del consumatore; la liquidazione dei beni.

L’accordo con i creditori
In questa procedura la proposta del debitore deve essere approvata dai creditori. Una volta depositata la domanda, il Giudice fissa l’udienza e l’Organismo di Composizione della Crisi invita i creditori a esprimere il proprio voto. L’accordo è raggiunto soltanto se la proposta ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
Dopo la votazione, l’Organismo di Composizione della Crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale. Successivamente, trasmette al Giudice la relazione con un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il Giudice, verificato il raggiungimento dell’accordo, lo omologa. Il debitore effettua poi i pagamenti secondo quanto previsto dall'accordo omologato.

Il piano del consumatore
Il piano del consumatore non richiese invece l’approvazione dei creditori. Esso può essere proposto soltanto da chi è consumatore. Quest'ultimo, secondo la legge, è la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La proposta del consumatore deve però essere accompagnata, oltre che dalla documentazione sopra indicata, anche da una relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi. In questa relazione l’Organismo illustra le cause del sovraindebitamento e la diligenza del consumatore nell’assumere obbligazioni; deve indicare le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni; deve inoltre indicare se il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e se ha fornito una documentazione attendibile e completa.

Questa relazione servirà al Giudice per verificare se il consumatore è meritevole o meno di accedere alla procedura. Il consumatore non è meritevole quando abbia contratto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli pagare; oppure quando ha colposamente causato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali.
Il Giudice, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa quindi l’udienza; al termine di quest'ultima, verificata la sussistenza della meritevolezza del debitore, omologa il piano.

La liquidazione del patrimonio
Con questa procedura il debitore chiede la liquidazione di tutti i suoi beni. In questo caso, oltre alla documentazione indicata in precedenza e alla relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi già vista per il piano del consumatore, il debitore deve allegare anche l’inventario di tutti i suoi beni.

Il giudice, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, dichiara aperta la procedura di liquidazione e nomina un liquidatore. Questi fa l’inventario dei beni e comunica ai creditori l’apertura della procedura. Riceve le loro domande di ammissione dei crediti, forma il progetto di stato passivo e lo approva. Se ci sono contestazioni insuperabili dei creditori, le sottopone al Giudice; in tal caso, spetta a quest'ultimo formare lo stato passivo. Successivamente, il liquidatore elabora un programma di liquidazione dei beni. Sulla base del programma, provvede poi alla vendita all’asta dei beni e paga i creditori.

Un consiglio
Chi si trova in una situazione di crisi tale da non riuscire a pagare i tuoi debiti, se affronta la situazione in modo corretto, può  avere una seconda opportunità. In questo caso, è importante analizzare con attenzione la situazione, possibilmente con l’aiuto di un consulente professionale, sia esso un avvocato o un commercialista. Questo infatti può fornire un aiuto fondamentale per valutare nel modo corretto la migliore strada da percorrere. Si tratta infatti di verificare se ci sono le condizioni per ricorrere a una delle procedure concorsuali “maggiori”, come il concordato preventivo o il fallimento, oppure a una delle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento descritte in questo articolo. E' vero che si tratta di procedure complesse, ma grazie ad esse il debitore ha la possibilità di ripianare i propri debiti e risolvere una situazione apparentemente senza via d'uscita.

di Giovanni Gregorio
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