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Le spese straordinarie per i figli sono da concordare? 

Marzia Coppola
Marzia Coppola

Avvocato matrimonialista, educata alla resilienza e alla libertà. Laureata in Italia e in Francia, ho continuato gli studi per diventare anche avvocato della Sacra Rota. Lavoro con l'Avv. Annamaria Bernardini de Pace e mi occupo di diritto di famiglia a 360 gradi (e più!). Convinta che anche dalla relazione peggiore si possa imparare qualcosa.

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Tra genitori separati si parla spesso di “spese straordinarie” (o spese extra) ossia quei costi riferiti ai figli che si dividono in queste categorie: spese mediche, spese scolastiche, spese sportive e spese ludiche/ricreative. Ogni tribunale, e anche il consiglio nazionale forense, ha fornito un preciso elenco (che può essere reperito sui siti internet dei tribunali stessi) di quali siano le spese extra e, quindi, che cosa rientri precisamente in tutte le categorie sopra elencate. 

In questo modo, i genitori potranno consultare gli elenchi per eliminare ogni dubbio circa la classificazione o meno di un costo come straordinario. Individuare se una spesa sia straordinaria è importante, poiché questi costi non sono contemplati nell’assegno di mantenimento che un genitore corrisponde all’altro e, quindi, devono essere divisi tra la mamma e il papà. In che misura, poi, debba porsi questa ripartizione varia a seconda dei casi. Normalmente, la divisione è al 50%, ma sono molto frequenti i casi nei quali sia prevista una diversa percentuale a carico dell’uno e dell’altra. La prassi prevede che il genitore che vive prevalentemente con i figli anticipi l’intero costo e, l’altro, rimborserà la propria quota. 

Tutti i protocolli dei tribunali, comunque sia, precisano che le spese straordinarie riferibili ai figli devono essere concordate tra i genitori. Solo in questo modo chi ha sostenuto il costo potrà pretendere il rimborso dall’altro (senza che ci si possa opporre). 

Purtroppo, capita troppo spesso che un genitore inizi a negare il proprio consenso per qualsiasi spesa extra che riguardi i figli e, a quel genitore, sarà sufficiente poter provare in tribunale (per esempio con un’email) che lui ha negato il proprio consenso a quella spesa, per non doverne rimborsare neanche un euro. Scrivo purtroppo, poiché ho visto madri negare il consenso addirittura per le spese dentistiche. Così come ho visto padri rifiutarsi di iscrivere i figli anche solo a uno sport, al fine di evitare di dover sostenere la propria quota di spesa. Questi comportamenti sono gravissimi, ma rimessi esclusivamente al buon senso (prima ancora che alle disponibilità economiche) degli adulti. 

Recentemente, tuttavia, la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza che ha praticamente sovvertito il principio della necessità di concordare le spese straordinarie. Quindi ha affermato che il genitore può sostenere le spese straordinarie dei figli e, anche senza accordo, domandarne il rimborso all’altro genitore. Se quest’ultimo si rifiuta, la decisione sarà rimessa al tribunale che non dovrà basarsi solo sul controllo dell’esistenza dell’accordo della mamma e del papà in merito a quella determinata spesa, ma dovrà verificare - caso per caso - se il costo sostenuto e l’attività scelta per i figli tengano o meno conto dell’interesse e delle inclinazioni dei minori e se, quindi, debba essere rimborsato (a prescindere dalla preventiva concertazione tra gli adulti). Precisamente, la sentenza ha previsto che: “spetta al giudice verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurato in rapporto alle condizioni economiche dei genitori”.  Una decisione, a mio avviso, avventata, poiché, anche se risolve l’inerzia di certi genitori nel voler concordare e, poi, sostenere le spese per i figli, legittima mamma e papà a fare la guerra. 

Solo nei prossimi mesi vedremo se la giurisprudenza confermerà questo orientamento oppure ribadirà il principio del necessario accordo tra mamma e papà. Nel frattempo, quando serve, spetta a noi avvocati far valere la nuova direzione indicata dalla Corte di Cassazione. 

di avv. Marzia Coppola
[email protected]
Studio legale Bernardini de Pace

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