Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Non e' necessario un periodo minimo di residenza sul territorio regionale o provinciale per l'accesso degli immigrati ai servizi sociali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che, in una sentenza depositata oggi, ha dichiarato l'illegittimita' di alcuni articoli della legge n. 12 del 2011 della Provincia autonoma di Bolzano, contro i quali aveva presentato ricorso la presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare l'articolo 10 di questa legge, che prevede che per l'accesso a prestazioni di assistenza sociale aventi "natura economica"' sia previsto per i cittadini di Stati non appartenenti all'Ue, "un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in Provincia di Bolzano", e' in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Per la Consulta, infatti, "la previsione di un simile requisito non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza". Un altro articolo giudicato costituzionalmente illegittimo e' l'articolo 12 che riguarda i ricongiungimenti familiari, per i quali i requisiti previsti per gli immigrati sarebbero equiparati a quelli per i residenti: la Provincia autonoma, osserva la Consulta, nonpuo' infatti legiferare su questa materia in base all'articolo 117 della Costituzione che "attribuisce alla competenza statale esclusiva la legislazione in materia di immigrazione" e non essendo la questione inclusa tra quelle "nelle quali la Provincia di Bolzano e' legittimata a legiferare".




